L’approvazione definitiva della manovra di bilancio 2018 (leggi: Manovra 2018 è legge: dalle pensioni agli avvocati, le novità) segna l’addio definitivo per legge alle maxibollette di luce, acqua e gas e l’approvazione delle modifiche in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

In particolare, il provvedimento stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas, il diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni. Tale termine di prescrizione opererà sia nei rapporti tra venditore e utenti domestici, microimprese (cfr. raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) o professionisti (come definiti dal Codice del Consumo, d.lgs. n. 206/2005), sia, in caso di energia elettrica e gas, nei rapporti tra il distributore e il venditore e in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Ancora, la manovra introduce il diritto dell’utente alla sospensione dei pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, nel caso in cui:

– siano state emesse fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni;
– l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato;
– l’utente abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In particolare, il venditore/distributore avrà l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui sopra e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica sulla legittimità della condotta dell’operatore, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

La manovra stabilisce, inoltre, che l’Aeegsi, con propria deliberazione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si occuperà di definire misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi. In particolare, l’Autorità potrà definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente. Inoltre, entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, provvederà agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.

Le disposizioni introdotte dalla legge si applicheranno, come esplicitato all’interno dello stesso provvedimento, alle sole fatture la cui scadenza è successiva:

– per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
– per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
– per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01063333.pdf