Arrivano le richieste di versamento dell’imposta sui rifiuti, oggi chiamata TARI (in precedenza Tarsu, Tia e Tares), e con esse anche le intimazioni di pagamento degli arretrati. Ma fino a quanto tempo possono spingersi tali pretese? In altre parole, dopo quanti anni si prescrive il diritto alla riscossione della tassa sulla spazzatura?

La prescrizione, come è noto, segna il termine massimo entro cui il debitore è tenuto al pagamento di una prestazione economica: una volta scaduto tale termine, nulla più è dovuto e il debitore è definitivamente libero dall’ obbligo di pagamento. Questo vale anche in materia fiscale, sempre che, nell’ arco di tale periodo, non sia intervenuto un sollecito di pagamento: esso, infatti, ha l’effetto di interrompere la prescrizione e far decorrere il termine nuovamente da capo, a partire cioè dal giorno successivo al ricevimento dell’atto interruttivo.

Il pagamento dell’imposta sui rifiuti può essere richiesto dal Comune con ingiunzione fiscale o da Equitalia o altro agente locale per la riscossione dei tributi, attraverso la cartella di pagamento.

Il Comune può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per esempio, se il pagamento della Tari è dovuto per l’anno 2014, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, l’imposta si prescrive il 31 dicembre 2019.

Pertanto, nel 2016 si sono prescritti tutti gli arretrati relativi all’ anno 2010 e quelli per gli anni precedenti (2009, 2008, 2007, ecc.). A partire dal 1° gennaio 2017 si prescriveranno anche gli arretrati del 2011. Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale forbice di tempo, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza. In particolare il titolo esecutivo (cioè la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’accertamento diviene definitivo decorsi 60.