Hai un problema di sospensione servizio telefonico?
Il tuo Gestore ha effettuato la sospensione del servizio telefonico senza preavviso?
L’AGCOM, Autorità garante delle comunicazioni, prevede tempi e modalità con cui una Compagnia telefonica può disattivare il servizio erogato agli utenti. Ciò vale anche se questi risultano morosi.
La sospensione servizio telefonico è una pratica consentita al Gestore, ma solo a determinate condizioni.
Questa è legittima solo al verificarsi di due condizioni:
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quando l’utente non ha provveduto al pagamento di due o più fatture;
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se l’intenzione di disattivare la linea voce o internet sia stata debitamente preavvisata dall’Operatore.
Per meglio specificare:
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se nei sei mesi precedenti alla scadenza della fattura – sulla quale pende una morosità – i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi, non può ritenersi sufficiente per la sospensione il mancato pagamento di una sola bolletta o il semplice ritardo nel pagamento di questa;
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non si può parlare di mancato pagamento se questo si riferisce ad addebiti contestati, per i quali è in corso una procedura di reclamo non ancora risolto;
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il Gestore non può procedere alla sospensione del servizio telefonico senza darne adeguato e motivato preavviso.
Questo perché il Gestore, se non avvisa il cliente di un mancato pagamento,non lo mette in condizione di poter rimediare.
Ciò nonostante non sono pochi casi in cui utenti privati e business si sono ritrovati all’improvviso senza servizio telefonico, in assenza di debita comunicazione. E pensare che sono le stesse Compagnie a indicare tempi e modi di disattivazione nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC). A titolo di esempio, nelle CGC aggiornate al primo Gennaio 2019, Tim – Telecom si riserva il diritto di sospendere il servizio telefonico fino a 14 giorni dalla data di sollecito al Cliente.
È chiaro che ogni Compagnia ha stabilito tempi diversi, e prima di sottoscrivere un contratto ti consigliamo di controllare sempre le relative CGC e Carte dei Servizi.
Già negli anni, parecchie sentenze avevano prodotto un risarcimento danni per comportamenti scorretti delle Compagnie telefoniche che avevano attuato una sospensione servizio telefonico senza preavviso.
In tale direzione, anche in ambito conciliativo, già da tempo l’AGCOM aveva previsto per il disservizio creato da una sospensione impropria del servizio, un indennizzo economico in favore del cliente.
La novità è che, oggi, l’indennizzo deve essere automatico (o quanto meno – secondo la previsione – lo dovrebbe essere) e quindi, il cliente deve semplicemente segnalare il disservizio subìto e la Compagnia dovrà accreditare sulla prima fattura utile l’indennizzo economico previsto.
Per ogni giorno di distacco della linea vi è una specifica tariffa di indennizzo prevista, che varia a seconda del problema riscontrato.
Nel caso di attività commerciali o professionali dove gli utenti non hanno potuto svolgere normalmente la loro attività lavorativa possono accettare l’indennizzo previsto, ovvero richiedere al Giudice – dimostrando il danno sofferto – un risarcimento danni per l’interruzione avuta.
TIM ha sospeso la linea mobile senza preavviso, per morosità, nonostante io abbia fatto richiesta di cambio carta di credito in dicembre 2020 presso un centro TIM, l’operato sostiene che la carta non risulti a sistema. Ora mi ritrovo senza linea, che uso anche per lavoro, senza essere stata avvisata.
Tim ha sospeso senza preavviso linea aziendale
Gentile Utente,
ci contatti al 051 4123892 oppure ci scriva a info@arcoconsumatorinazionale.it per ricevere consulenza e assistenza
Cordiali Saluti
Tim ha sospeso per due giorni festivi linea telefonica ad attività di ristorazione senza preavviso.
Buon Pomeriggio,
è necessario inviare formale reclamo con richiesta di indennizzo per i disagi subiti e poi adire alla procedura di conciliazione.
La nostra organizzazione vanta conciliatori abilitati per la conciliazione paritetica con Telecom Italia a livello nazionale. in caso di richiesta di assistenza potete contattarci al centralino nazionale 051 0181437 (lun-ven. ore 10-18) o scrivendoci a info@arcoconsumatorinazionale.it.
Cordiali Saluti
Buongiorno, sono una utente busness ho effettuato i pagamenti della fattura scadente il 12/08/2024 in data 18/10/2024 e la fattura scadente il 09/09/2024 in data 21/10/2024 entrambe in tabaccheria mi resta da pagare la bolletta scadente in data 11/10/2024. Stamani, dovendo effettuare una telefonata ad un cliente, la linea risultava staccata quindi ho provveduto a telefonare al n.191 e l’operatore CG575 della TIM mi ha detto che nell’arco delle 24 ore mi avrebbero riattaccato la linea ma che avevo 5 giorni di tempo per saldare anche questa ultima bolletta altrimenti continuava la sospensione. Gli ho riferito che non è un metodo legittimo non avendo ricevuto nessuna lettera nè per PEC nè per posta di sollecito o di sospensione del servizio. Tenete presente, che , la maggior parte del tempo invio telematicamente i documenti all’Agenzia Entrate essendo un intermediario abilitato Entratel ed arrivare in ufficio senza ricevere preavvisi possono farmi pervenire sanzioni pesanti da parte dell’Agenzia Entrate per non aver adempiuto agli invii nei termini stabiliti. Come posso muovermi? Grazie.
Buongiorno Paola,
il comportamento del gestore telefonico è stato scorretto in quanto prima della sospensione dell’utenza avrebbero dovuto inviarle a mezzo notifica (raccomandata a/r o pec) formale messa in mora e avviso di sospensione dandole una tempistica per sanare la sua posizione debitoria.
A nostro avviso e sulla base della nostra esperienza si potrebbe attivare una istanza all’Autorità Garante delle Telecomunicazioni (AGCOM) oppure un aconciliazione paritetica direttamente con il gestore telefonico al fine di richiedere un indennizzo per i disagi subiti dall’illegittima sospensione.
La nostra Associazione Consumatori rientra tra le poche che hanno l’abilitazione alla Conciliazione paritetica a livello Nazionale con conciliatori esperti nelle controversie delle telecomunicazioni.
La procedura non comporta costi vivi o di assistenza legale; è solo necessaria l’iscrizione alla nostra Associazione (euro 40) e provvederemo alla gestione della sua posizione fino all’emissione di verbale di conciliazione che ha valore legale a tutti gli effetti.
Se desidera assistenza ci contatti al Centralino 051 0181437 (lun-ven. ore 10-18) oppure ci scriva a info@arcoconsumatorinazionale.it
Cordiali Saluti
Buongiorno,
Nonostante io abbia inserito la carta di credito per i pagamenti dell’utenza TIM, si sono generati due indebiti per mancato pagamento delle fatture di ottobre e novembre. Chiamato 187, mi dicono che il problema è della Banca. Preciso che la carta di credito è circuito Nexi e chiamato quest’ultimo mi hanno assicurato che sono abilitati tutti i pagamenti. Tant’è vero che ILIAD si prende periodicamente gli importi della tariffa associata alla mia linea mobile. Fatte queste premesse, concludo dicendo che mi hanno staccato la linea poiché a questi due ammanchi che hanno causato loro, si era aggiunto un sollecito che devo ancora saldare.
Posto che il sollecito lo pago, per le altre due fatture, cosa posso fare? Ribadisco che per i pagamenti è associata carta di credito.
Buonasera,
facciamo presente che, prima di sospendere una utenza, il gestore telefonico deve inviare una raccomandata di messa in mora e avviso di sospensione, altrimenti si configura come sospensione illegittima per la quale è possibile reclamare e richiedere un indennizzo.
Si facca fare un estratto conto della carta dalla quale si evince i pagamenti delle fatture Tim di Ottobre e Novembre.
Attiveremo, se lo vorrà una istanza di conciliazione presso il gestore telefonico (siamo tra le Associazioni che hanno firmato il protocollo di conciliazione paritetica con Telecom) per richiedere un congruo indennizzo e per riattivare l’utenza. Ci scriva a info@arcococonsumatorinazionale.it o ci chiami al 0510181437 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Cordiali Saluti