Hai un problema di sospensione servizio telefonico?

Il tuo Gestore ha effettuato la sospensione del servizio telefonico senza preavviso?

L’AGCOM, Autorità garante delle comunicazioni, prevede tempi e modalità con cui una Compagnia telefonica può disattivare il servizio erogato agli utenti. Ciò vale anche se questi risultano morosi.

La sospensione servizio telefonico è una pratica consentita al Gestore, ma solo a determinate condizioni.

Questa è legittima solo al verificarsi di due condizioni:

  • quando l’utente non ha provveduto al pagamento di due o più fatture;

  • se l’intenzione di disattivare la linea voce o internet sia stata debitamente preavvisata dall’Operatore.

Per meglio specificare:

  • se nei sei mesi precedenti alla scadenza della fattura – sulla quale pende una morosità – i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi, non può ritenersi sufficiente per la sospensione il mancato pagamento di una sola bolletta o il semplice ritardo nel pagamento di questa;

  • non si può parlare di mancato pagamento se questo si riferisce ad addebiti contestati, per i quali è in corso una procedura di reclamo non ancora risolto;

  • il Gestore non può procedere alla sospensione del servizio telefonico senza darne adeguato e motivato preavviso.

Questo perché il Gestore, se non avvisa il cliente di un mancato pagamento,non lo mette in condizione di poter rimediare.

Ciò nonostante non sono pochi casi in cui utenti privati e business si sono ritrovati all’improvviso senza servizio telefonico, in assenza di debita comunicazione. E pensare che sono le stesse Compagnie a indicare tempi e modi di disattivazione nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC). A titolo di esempio, nelle CGC aggiornate al primo Gennaio 2019, Tim – Telecom si riserva il diritto di sospendere il servizio telefonico fino a 14 giorni dalla data di sollecito al Cliente.

È chiaro che ogni Compagnia ha stabilito tempi diversi, e prima di sottoscrivere un contratto ti consigliamo di controllare sempre le relative CGC e Carte dei Servizi.

Già negli anni, parecchie sentenze avevano prodotto un risarcimento danni per comportamenti scorretti delle Compagnie telefoniche che avevano attuato una sospensione servizio telefonico senza preavviso.

In tale direzione, anche in ambito conciliativo, già da tempo l’AGCOM aveva previsto per il disservizio creato da una sospensione impropria del servizio, un indennizzo economico in favore del cliente.

La novità è che, oggi, l’indennizzo deve essere automatico (o quanto meno – secondo la previsione – lo dovrebbe essere) e quindi, il cliente deve semplicemente segnalare il disservizio subìto e la Compagnia dovrà accreditare sulla prima fattura utile l’indennizzo economico previsto.

Per ogni giorno di distacco della linea vi è una specifica tariffa di indennizzo prevista, che varia a seconda del problema riscontrato.

Nel caso di attività commerciali o professionali dove gli utenti non hanno potuto svolgere normalmente la loro attività lavorativa possono accettare l’indennizzo previsto, ovvero richiedere al Giudice – dimostrando il danno sofferto – un risarcimento danni per l’interruzione avuta.