La Legge numero 40 del 2 aprile del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, che ha convertito in legge definitiva il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7), ha apportato una serie di importanti strumenti a difesa dei consumatori e della concorrenza nel mercato in relazione alle compagnie telefoniche ed internet come TIM, Vodafone, Wind, H3G, Fastweb, le pay tv come Sky e Mediaset Premium .
La famosa Legge Bersani, ha stabilito dei parametri legislativi che vanno a regolare i contratti per adesione, stipulati ad esempio, con compagnie telefoniche con la possibilità di effettuare la disdetta senza andare incontro ad alcuna penale anche prima della scadenza naturale del contratto. La legge riguarda unicamente i contratti di adesione e quindi ai contratti di fornitura di servizi. La norma si applica ai contratti stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive, per contratti Pay TV e di comunicazione elettronica.
Questa legge cita testualmente : “I contratti d’adesione.. devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
La legge Bersani, quindi, va a cancellare l’obbligo per gli utenti di restare fedeli, alle compagnie telefoniche o agli operatori televisivi a pagamento. I contratti d’adesione, devono, obbligatoriamente, prevedere la possibilità da parte dell’utente del servizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa ingiustificata accreditabile dall’ operatore in questione. Si sottolinea, inoltre, che i diversi operatori presenti sul mercato sono tenuti a seguire i dettami della Legge Bersani, e quindi a non imporre vincoli o causare ritardi nella fase di recessione.
In aggiunta, inoltre, gli operatori di un servizio, (ADSL, Fibra, Pay TV, ecc) non possono imporre al contraente alcun obbligo di preavviso, legato ad esempio alla disdetta di un contratto prima della sua scadenza naturale, che superi la durata temporale di 30 giorni effettivi. Rientrano nelle spese giustificate, di norma, le spese legate ai costi di gestione, per la disattivazione o il trasferimento dell’utenza. Ad oggi le “spese giustificate”, legate a diversi tipologie di costi di gestione, rappresentano uno strumento utilizzato da svariati operatori telefonici.
Ma quali sono le linee guida dell’ AGCOM ?
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha diramato delle precise linee guida che chiariscono uno dei passaggi più “ambigui” della legge al fine di tutelare ulteriormente la posizione dei consumatori nei confronti degli operatori.
Precisamente: “Dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, cosi’ da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori”.
La legge Bersani è stata puntualmente aggirata dalle compagnie telefoniche che hanno cominciato a imporre i cosiddetti “contributi di disattivazione”.
Ebbene si, le compagnie telefoniche per non perdere profitti e sfruttando le linee guida rese pubbliche nel 2008 dall’ Autorità Garante nelle comunicazioni (“Gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati dai costi degli operatori”), hanno cominciato a imporre i cosiddetti “contributi di disattivazione” usando semplicemente la parola “costi” invece che “penali”. Ogni operatore ha utilizzato un po’ di fantasia, “importo per dismissione”, “costo per attività di migrazione”, “costo disattivazione linea”, “contributo disattivazione”, “corrispettivo recesso anticipato”.
Un evidente ostacolo per tutti i consumatori che da anni stanno vivendo la più forte liberalizzazione del mercato italiano con una grande contrapposizione: da un lato le compagnie telefoniche moltiplicano le offerte per accaparrarsi la clientela altrui, dall’altro lato introducono sempre nuovi vincoli all’evidente scopo di renderne più difficile, o per rallentare, lo spostamento dei clienti verso altri operatori.
Al punto da indurre l’AGCOM a intervenire più volte per disciplinare le procedure di passaggio da un operatore all’altro, precisando “che i costi devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore non dovrebbero essere neppure applicati”. Moltissimi utenti continuano, ancora oggi a lamentare la richiesta di costi relativi alla disattivazione dei contratti poiché le compagnie telefoniche addebitano tali costi anche di diversi centinaia di euro.
Il Decreto Concorrenza
In difesa dei consumatori è entrato in vigore il testo del cosiddetto Decreto Concorrenza (legge sulla concorrenza n. 124/2017) che introduce molte novità. Le 4 principali novità per la telefonia con il Decreto Concorrenza che modificano la Legge 40 del 2007 (Decreto Bersani) sono:
Più chiarezza sui costi di dismissione
Nella parte relativa ai costi di dismissione, all’interno del Comma 3, si aggiunge che i costi relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza sono commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, e comunque rese note al consumatore in fase di pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate in via generale all’Autorità esplicitando analiticamente la composizione di ogni voce e la rispettiva giustificazione economica È un bene che debbano essere specificati nel dettaglio i costi di disattivazione. L’obbligo di mandare resoconto analitico e giustificato dei costi all’AGCOM è una novità: di fatto fino a questo momento l’AGCOM dava solo contezza dell’esistenza di costi di disattivazione, che dovevano essere quelli indicati in contratto, ma non veniva specificato il dettaglio (esistevano già le linee guida dell’Agcom sul punto ma non erano osservate).
Recesso semplificato ed online
Si aggiunge il comma 3-bis: le modalità di recesso e cambio gestore devono essere semplici e seguire le medesime forme utilizzate al momento dell’attivazione. Devono prevedere modalità telematiche per il recesso e il cambio gestore. Fino a questo momento la disdetta aveva validità solo se inviata per raccomandata a/r o Pec; adesso viene introdotta per legge la possibilità di utilizzare altri canali. L’importante è che la modalità telematica utilizzata permetta al consumatore di dimostrare l’invio della disdetta o della comunicazione di cambio gestore, fondamentale in caso di controversia.
Regole per le Penali sui Contratti
Si aggiunge il comma 3-ter: si stabilisce per legge che i contratti con operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche che comprendono offerte promozionali di fornitura di beni e servizi non possono avere durata superiore a 24 mesi. E nel caso di risoluzione anticipata, si applicano i medesimi obblighi informativi e limiti agli oneri previsti dal comma 3 terzo periodo (primo punto). Gli eventuali e relativi costi devono essere equi, commisurati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. Secondo una già in vigore interpretazione dell’AGCOM, finora in caso di risoluzione anticipata di un contratto che prevedeva sconti con vincolo contrattuale, era possibile prevedere penali (ad esempio: restituzione sconti fruiti). Con questo articolo, invece, si regolamentano tali penali e si specifica che i costi devono essere chiari ed evidenti al momento della stipula e commisurati al valore del contratto e della durata residua della promozione. Così non possono essere applicate penali altissime e prive di regole come talvolta è avvenuto finora.
Stop ai Servizi non richiesti!
Si aggiunge il comma 3-quater: in caso di addebiti da parte di terzi, i gestori hanno l’obbligo di acquisire la prova del consenso espresso del cliente.È vietato prevedere la possibilità per il consumatore di ricevere servizi in abbonamento (da parte dello stesso operatore o di terzi) senza previo consenso espresso e documentato. Finalmente per attivare servizi aggiuntivi deve essere presente il consenso espresso dell’utente. Sicuramente è un adempimento in più anche per l’utente, ma lo tutela da tutti quei servizi non richiesti, spesso da parte di terzi, che sono spesso oggetto di controversia, soprattutto quando si parla di servizio dati (internet)
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