A volte può capitare di dimenticarsi di pagare le fatture oppure che, per errore del servizio postale, arrivino già scadute. Se ti trovi in questo caso, il fornitore ti invierà un sollecito di pagamento in modo da informarti del mancato saldo delle fatture. A questo punto, dovrai provvedere il prima possibile a pagare le bollette arretrate e comunicare l’avvenuto pagamento, inviando la ricevuta al tuo gestore.
Ma come ci si deve comportare se il cliente non riceve nessuna comunicazione e il fornitore stacca le utenze senza preavviso? Prima di tutto bisogna capire se il distacco è consentito per legge oppure è illegittimo e il fornitore sta procedendo in maniera irregolare. Se il cliente non paga regolarmente le fatture, è diritto del fornitore sospendere il servizio erogato, sempre però che questo sia anticipato da una comunicazione scritta al cliente. Come specificato nelle condizioni generali del contratto di fornitura, se il gestore non invia un sollecito di pagamento né una diffida legale, non può staccare l’utenza al cliente, nonostante questo non abbia pagato le fatture. Si tratta quindi di un adempimento contrattuale da parte della società di vendita.
Se sei stato vittima di un distacco di luce e gas senza preavviso, potresti avere diritto ad un risarcimento da parte del fornitore. Qui però vanno distinti due casi:
- Se il fornitore non ha inviato la raccomandata con il sollecito di pagamento, il cliente si può tutelare, ma deve comunque prima pagare la bolletta. Nel caso in cui l’importo da saldare sia molto elevato, il cliente può richiedere di rateizzare l’importo della bolletta e chiedere successivamente il risarcimento
- Se il fornitore invia il sollecito, ma questo non arriva per errore del servizio postale, il fornitore non ha legalmente colpa e quindi il cliente non può chiedere il risarcimento
Secondo quanto stabilito dall’Autorità, secondo le deliberazioni ARG/elt 4/08 e ARG/gas 99/11, sono previsti degli obblighi da parte del cliente, che deve sempre saldare le fatture nei tempi stabiliti, e da parte del fornitore che non può sospendere la fornitura in caso di morosità, senza un preavviso scritto. Per tutelare il cliente, l’Autorità ha previsto che l’utenza può essere staccata per morosità, solamente nei seguenti casi:
- Dopo avere provveduto alla costituzione in mora del cliente finale
- Se l’importo del mancato pagamento è superiore all’ ammontare del deposito cauzionale lasciato dal cliente
- Se non c’è stato un malfunzionamento del contatore
Nel caso in cui il fornitore provveda al distacco di luce e gas, senza preavviso, il cliente ha diritto ad un indennizzo: nel documento per la consultazione 511/2012/R/eel è stato infatti proposto di introdurre un indennizzo automatico da corrispondere al cliente finale in caso di violazione delle previsioni in materia di costituzione in mora. L’Autorità ha previsto un rimborso di 20€ nel caso di:
- mancato invio della costituzione in mora
- mancato rispetto del termine ultimo di pagamento indicato nella raccomandata
- mancato rispetto del termine massimo di 10 giorni tra la data di emissione della comunicazione e la data di effettivo invio
Una volta ricevuto il sollecito di pagamento da parte del fornitore, il cliente dovrà non solo saldare l’intero importo della fattura, ma dovrà anche andare incontro agli interessi di mora e quelli legali. Nel caso si tratti di un cliente con un contratto attivo nel servizio tutelato, e che sia riconosciuto come buon pagatore, se paga entro i primi 10 giorni dalla data di scadenza della bolletta, si applicheranno solo gli interessi legali.
Se invece il cliente è stato definito come cattivo pagatore, se paga dopo la scadenza indicata, deve versare gli interessi di mora che si riferiscono al tasso fissato dalla Banca centrale europea, aumentato del 3,5%. Così nel caso di un tasso di riferimento al 3%, la mora applicata sarà del 6,5% annuo. Se invece sei un cliente con un contratto attivo nel mercato libero e paghi la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedere oltre agli interessi di mora anche le spese previste dal contratto: questo varia da fornitore a fornitore e viene specificato nel contratto di fornitura
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