Firmare con riserva significa che il destinatario del bene ricevuto tramite il corriere si riserva di verificare l’integrità della merce e che, in caso di danni derivanti dal trasporto, il corriere ne dovrà rispondere. Il corriere, per legge (art. 1693 CC), è responsabile per i danni arrecati alle cose da trasportare, dal momento in cui le riceve sino al momento della consegna, a meno che non provi che la perdita o i danni sono derivati da:
caso fortuito,
dalla natura o dai vizi della cosa,
dal loro imballaggio,
o da responsabilità del mittente o del destinatario.
Nell’esperienza quotidiana, è difficile che il destinatario apra e verifichi alla presenza del corriere l’integrità e la funzionalità del bene. Ecco perché è utile ricevere la merce con la cosiddetta clausola di “riserva”. Peraltro, la norma che disciplina il contratto di trasporto di cose (art. 1698 CC) stabilisce che il ricevimento senza riserve delle cose trasportate impedisce al destinatario di denunciare al vettore i danni delle cose trasportate, tranne nel caso di dolo o colpa grave del vettore.
Ricorda anche che, nel caso di danni non riconoscibili al momento della consegna, il destinatario deve denunciare al corriere il danno entro otto giorni dal ricevimento, altrimenti perde il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni dal vettore.
In alternativa, il destinatario può sempre rifiutare il pacco rotto, ma questo non equivale a esercitare il cosiddetto diritto di recesso (diritto che consente, entro 14 giorni dalla consegna, di manifestare il proprio ripensamento sull’acquisto, senza doverne motivare le ragioni). Infatti, ai fini del diritto di recesso bisognerà rispettare le formalità previste dalla legge e dal contratto. Dunque, il solo rifiuto di ricevere la merce dalle mani del vettore non equivale a manifestare il diritto di ripensamento: con la conseguenza che il consumatore resterà obbligato al pagamento del prezzo.
Scrivi un commento