L’Associazione Arco Consumatori, attraverso la propria rete di professionisti, integra i propri servizi fornendo ai propri Associati una consulenza anche in materia di tasse, contributi speciali e imposte di natura tributaria.

 La Costituzione italiana, all’art. 53 dispone che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

 Spesso, però, il cittadino – ma anche le società, le imprese, i professionisti – si trovano a dover contestare, a volte il fondamento, a volte solo l’ammontare di tale imposizione perché frutto di errori o imprecisioni nel calcolo, o solo di “incomprensioni” con la pachidermica macchina finanziaria statale.

Proprio per la tutela di tali diritti, l’Associazione ha pensato di attivare tale servizio con lo scopo di indirizzare l’Associato nella ricerca di quegli strumenti utili e necessari per ricondurre la pretesa tributaria nei giusti binari della capacità contributiva.

 La competenza di  decidere sulle controversie di natura tributaria è attribuita, nella maggior parte delle ipotesi, al giudice tributario indicato, nel nostro ordinamento giuridico, con la denominazione di “Commissione Tributaria Provinciale”, presente in ogni capoluogo di provincia e competente per il per il primo grado di giudizio; la “Commissione Tributaria Regionale”, che funge da giudice d’appello e ha sede in ogni capoluogo di regione e, come giudice di controllo sulla esatta applicazione/interpretazione della legge, la Cassazione con sede unica a Roma.

A titolo di meramente indicativo e non esaustivo,  i “tributi” sui quali è competente il Giudice Tributario sono: le imposte dirette IPEF e IRPEG, l’IVA ma anche i canoni sulla pubblicità, tassa sui rifiuti e sui servizi (TARI).

Non rientrano, ad esempio, la tassa sull’occupazione di suolo pubblico (CONSAP) o il canone sulla depurazione delle acque reflue.

Molto spesso il Giudice Tributario è chiamato a verificare la correttezza dei risultati, e/o degli atti e/o dei comportamenti tenuti durante una verifica fiscale, avvenuta con l’intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e/o degli agenti della Guardia di Finanza, attraverso strumenti quali, ad esempio, l’accesso nei luoghi dove il contribuente vive e/o lavora,  o con informazioni acquisite da terzi (esempio le Banche) e conclusasi con un PVC (processo verbale di constatazione) che precede la notifica dell’Avviso di Accertamento, atto impositivo con il quale si quantifica il dovuto e, avverso il quale, si potrà proporre l’impugnazione.