CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI

“Lei ha firmato un contratto, quindi ormai non può più lamentarsi”. Alzi la mano chi, almeno una volta, non si è sentito rispondere così da negozianti, rappresentanti o dal padrone di casa. La verità, però, è che le cose non stanno così. O almeno non sempre. Esistono infatti dei casi in cui alcune clausole di un contratto – regolarmente firmate – sono nulle. E’ il caso delle cosiddette “clausole vessatorie”.

Insieme ai consulenti dell’Associazione Arco Consumatori , esperti in contrattualistica e diritti dei consumatori, abbiamo cercato di capire cosa sono, e come funzionano.

“Le clausole vessatorie sono quelle clausole che vengono apposte a un contratto che determinano per il consumatore uno squilibrio dei propri diritti e obblighi”, spiegano gli avvocati.

Se il consumatore ha firmato una di queste clausole è, quindi, tutelato dalla legge, che le considera automaticamente nulle. Il resto del contratto resta invece valido.

Ecco alcuni esempi di clausole vessatorie, elencati nell’articolo 33 del Codice del Consumo (http://www.codicedelconsumo.it/parte-iii-artt-33-101/).

  • alzare il prezzo di un bene al momento della consegna;

  • prevedere delle penali a carico del consumatore che non rispetti il contratto e non a carico del professionista nel caso contrario;

  • stabilire, in caso di controversia, la competenza esclusiva di una località diversa dalla residenza del consumatore.

  • prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha potuto conoscere prima della conclusione del contratto;

  • consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, oppure le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;

  • stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione. Il Codice del Consumo, quindi, prevede in modo molto chiaro che il consumatore debba conoscere subito il prezzo di una prestazione.

“Sono vessatorie anche le clausole che prevedano la possibilità per il professionista di trattenere una cifra come penale in caso di disdetta anticipata del contratto, senza contestualmente prevedere a carico di quest’ultimo una penale d’importo pari al doppio in caso di propria disdetta o mancata conclusione del contratto” spiegano gli avvocati, e le clausole che impongono una disdetta troppo anticipata rispetto alla scadenza naturale del contratto.

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