ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A CENTRALE RISCHI: I DIRITTI DEL CONSUMATORE
In caso di illegittima iscrizione a una centrale rischi (Crif, Experian, CTC, Banca d’Italia) il consumatore non solo ha diritto a ottenere l’immediata cancellazione dei propri dati, ma ha diritto al risarcimento dei danni. Quando può verificarsi una segnalazione illegittima e quali sono i rimedi?
MANCATO PREAVVISO. prima della segnalazione la banca o la finanziaria sono tenute a inviare al consumatore il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 4 comma 7 del “codice deontologico” (“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al
comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”).In caso di omesso
preavviso – da inviarsi con lettera raccomandata – è ravvisabile una responsabilità dell’intermediario (si veda in particolare Collegio di Coordinamento ABF decisione 3089 24 settembre 2012 e ABF Roma 28 Ottobre 2013);
INDICAZIONE DI SOFFERENZE INESISTENTI:
•un caso frequente di segnalazione illegittima di “sofferenza” è quella conseguente al furto di identità, ipotesi che si verifica quando un soggetto si appropria
fraudolentemente dell’identità altrui per ottenere finanziamenti o prestiti;
•può altrimenti verificarsi che la segnalazione non corrisponda al credito effettivo/reale dell’intermediario, ad esempio perché sono indicate somme comprensive di interessi usurari o spese non dovute.
In queste ipotesi l’interessato ha diritto alla cancellazione della segnalazione illegittimae potrebbe aver diritto al risarcimento dei danni. Ma quali sono i danni
risarcibili?
DANNO PATRIMONIALE
L’illegittima comunicazione a una centrale rischi configura una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito e contrattuale per violazione di norme di
comportamento esistenti tra banca e utente. Il consumatore deve provare il danno subito.
DANNO NON PATRIMONIALE
L’illegittimo trattamento dei dati del cliente è certamente idoneo, in linea di principio, a ledere il c.d. diritto alla reputazione di buon pagatore ed a integrare una
violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore. In ipotesi di omessa comunicazione prima della segnalazione alla centrale rischi,
perché possa configurarsi un danno non patrimoniale il consumatore deve però provare la lesione reputazionale patita, dimostrando di godere della reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima (“sicché, la accertata e non contestata abitualità del comportamento moroso della
parte ricorrente, che più volte ha dato prova di irregolarità nell’ onorare i propri impegni, accumulando ritardi rispetto alle scadenze convenute non imputabili a
mera, inconsapevole disattenzione, preclude l’ accoglimento della domanda risarcitoria che rimane così collegata alla prova del difetto dei presupposti sostanziali dell’ iscrizione”, così il Collegio di coordinamento dell’ABF con decisione 3089 del 2012).
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