Gli acquisti on line sono diventati sempre più frequenti, sia per la facilità di acquisto, sia per i prezzi (talvolta) più convenienti. Non è raro, tuttavia, che lo shopping on line riservi qualche brutta sorpresa. Ma cosa fare, dunque, se la merce acquistata on line, che peraltro è già stata pagata, non arriva?

Verifichiamo innanzitutto cosa prevede la legge in punto di merce ordinata sul web. Ebbene, per quanto concerne la merce ordinata on line, la legge ( Art. 61 D. lgs. n. 206 del 06.09.2005 del Codice del Consumo) prevede la stessa normativa che si applica per i cosiddetti ordini a distanza: quanto ordinato deve essere consegnato entro 30 giorni, a meno che venditore e acquirente non abbiamo stabilito diversamente. Ciò posto e salvo che non siano intercorsi diversi accordi tra le parti, i beni acquistati on line devono essere consegnati entro 30 giorni dall’acquisto o, a tutto voler concedere, entro 30 giorni dall’evidenza dell’intervenuto pagamento (di solito effettuato mediante bonifico).

Se il termine di consegna non è rispettato, l’acquirente avrà diritto al rimborso di quanto pagato ed al risarcimento del danno per la mancata consegna.

È bene innanzitutto sapere che il riconoscimento dei predetti diritti (rimborso del prezzo ed eventuale ristoro dei danni subiti a causa del ritardo) non è automatico. A tal fine, infatti, sarà necessario sollecitare formalmente il venditore e stabilire un termine fisso di consegna della merce. Secondo il codice civile ( Art. 1219 Cod. Civ.). infatti, senza tale intimazione il contratto di vendita non può essere disdetto, né potrà essere chiesto un risarcimento. Tali richieste, infatti, devono necessariamente essere precedute da una formale messa in mora. È necessario, quindi, sollecitare il venditore e stabilire un termine preciso di consegna. A tal fine però si evidenzia che una o più mail potrebbero non essere sufficienti quali valide “messe in mora” nei confronti del venditore. Il consiglio pratico, dunque, è quello di sollecitare il venditore inviando una pec o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ed infatti, solo tali mezzi (a differenza delle mere mail) risultano idonei a formalizzare giuridicamente i solleciti e le richieste di consegna. Inoltre nella pec o nella lettera dovrà essere precisato che se il termine di consegna ivi stabilito non sarà rispettato si procederà alla disdetta del contratto.

Se alla scadenza del termine indicato nella pec o nella raccomandata la merce non è stata ancora ricevuta, l’acquirente avrà due possibilità (non cumulabili, ma esercitabili in via alternativa). Vediamo quali sono.

La prima possibilità per l’acquirente è quella di annullare il contratto, rinunciando così alla consegna tardiva e chiedendo, di conseguenza, il rimborso del prezzo oltre che l’eventuale danno derivante dalla mancata consegna. Attenzione: a tal fine, dopo la scadenza del termine per la consegna della merce, dovrà essere inviata una (ulteriore) comunicazione di formale disdetta (mediante pec o raccomandata a/r). La comunicazione di disdetta deve essere inviata il giorno seguente la scadenza del termine che è stato fissato. In caso contrario, infatti, il venditore avrà la facoltà di credere che l’acquirente sia disposto ad accordare un ulteriore termine (cosiddetta proroga) per la consegna.
In alternativa, l’acquirente potrà continuare ad esigere la consegna della merce (seppur tardiva), avanzando richiesta del risarcimento del danno subito a causa del ritardo.