Gli articoli 141 e 142 del Codice della Strada (C.d.S.) stabiliscono rispettivamente le sanzioni e i limiti di velocità da rispettare posto che non tutti i casi sono uguali e dipende dal tipo di strada e tratto stradale che si percorre. Limiti di velocità per autovetture:

50 km/h centri abitati
70 km/h su strade urbane le cui caratteristiche lo consentano
90 Km/h strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali
110 km/h strade extraurbane principali
130 km/h autostrada

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura i limiti dei Km/h si riducono: in autostrada il limite diventa 110 km/h e sulle strade extraurbane principali il limite passa a 90 km/h.

-SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA’
La sanzione varia in base al limite dei Km/h in più rilevati rispetto a quelli di legge nonché in base alla fascia oraria ossia se l’infrazione è stata rilevata di giorno o di notte. La sanzione per infrazione in orario notturno (22.00 – 07.00) viene aumentata di un terzo rispetto a quella commessa durante il giorno. Se si è superato il limite massimo in orario diurno vengono applicate le seguenti sanzioni:

fino a 10km/h la multa va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro;
fra 10 km/h e non oltre i 40 km/h la sanzione varia da 168 euro ad un massimo di 674 euro
fra i 40 km/h e non oltre i 60 km/h la sanzione è compresa tra 527 euro e 2.108 euro con sospensione della patente da uno a tre mesi
oltre i 60 km/h la sanzione varia tra 821 euro e 3.287 euro con sospensione della patente da sei ad un anno.

Oltre alla sanzione amministrativa di natura economica e al ritiro della patente sono previste anche delle ulteriori sanzioni accessorie quali ad esempio la decurtazione dei punti sulla patente. Se il limite è stato superato tra:

i 10 km/h e non oltre i 40 km/h vengono decurtati fino a 5 punti dalla patente
oltre i 40 km/h e non oltre i 60 km/h vengono decurtati fino a 10 punti dalla patente
oltre i 60 km/h vengono decurtati più di 10 punti dalla patente.

Se l’infrazione viene commessa da neopatentati o da professionisti (autotrasportatori, autisti) la decurtazione dei punti sulla patente viene raddoppiata.

-MOTIVI PER FARE RICORSO
I motivi per fare ricorso per una sanzione per eccesso di velocità sono più di uno: dalle caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati per la misurazione della velocità, alla taratura degli stessi apparecchi, al fatto che devono essere visibili e segnalati in anticipo nonché ai termini di notifica della sanzione. Gli autovelox o altri strumenti di misurazione della velocità devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti, devono essere soggetti a taratura e a verifiche periodiche. In merito alla taratura degli apparecchi di misurazione della velocità, la Corte Costituzionale con sentenza n.113/2015, si è pronunciata dichiarando l’illegittimità dell’articolo 45 comma 6 nella parte in cui non sono previste le tarature periodiche degli apparecchi utilizzati per l’accertamento delle sanzioni. Inoltre con la sentenza n.9645/2016 la Corte di Cassazione ha precisato che l’unico modo per dimostrare il corretto funzionamento degli apparecchi è quello delle certificazioni di omologazione e di conformità. Dal 1 agosto 2017 la metodologia per effettuare le tarature è diventata più restrittiva. Gli autovelox possono essere utilizzati esclusivamente da organi che svolgono funzioni di polizia stradale, devono essere adeguatamente segnalati e devono essere ben visibili sia di giorno che di notte. In merito alla distanza, la Corte di Cassazione con sentenza n.7949/2017 ha stabilito che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima“.

La a multa per eccesso di velocità emessa da un autovelox è nulla se gli apparecchi sono gestiti da privati a cui si affidano i Comuni con gli agenti che si limitano solo a validare i dati. A stabilirlo l’ordinanza 14109/2021, pubblicata il 24 maggio, della Cassazione: se la macchinetta elettronica viene privatizzata dall’Ente locale, tutte le multe da Codice della Strada sono nulle. In poche parole le multe per eccesso di velocità elevate da personale dipendente del Comune sono illegittime e devono essere annullate. A stabilirlo è stata la Cassazione che ha motivato così la sua decisione: la polizia locale non può limitarsi a «validare» i dati elaborati dai tecnici privati, ma deve sempre compiere un autonomo accertamento degli eccessi di velocità che riporta nei verbali. La multa per eccesso di velocità può essere elevata solo dagli uomini delle Forze dell’Ordine. Infatti il Regolamento di attuazione del Codice della Strada dice che: “Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi”.
Dunque in strada gli impianti devono essere vigilati da una pattuglia e non da personale di società private ed esterne al Comune.

-COSA DEVE CONTENERE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO
Uno dei motivi per cui è possibile contestare una multa per eccesso di velocità riguarda la compilazione del verbale da parte degli agenti in modo non corretto. Il verbale per essere in regola deve contenere:
il modello dell’apparecchio utilizzato per misurare la velocità
indicare se si tratta di postazione fissa o mobile
la verifica di funzionalità dell’apparecchio
il provvedimento prefettizio con il quale sono individuate le strade ove non è possibile la contestazione immediata
targa e modello del mezzo che ha commesso l’infrazione
il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuta l’infrazione stradale
la norma che è stata violata
Nel verbale ci deve essere la firma dell’agente accertatore purché lo stesso verbale non sia stato fatto con sistemi meccanizzati. E’ ininfluente che il trasgressore firmi o che ritiri la contestazione. Nei casi che il verbale sia fatto da sistemi meccanizzati basta che al posto della firma ci sia l’indicazione dell’agente accertatore o il suo numero di matricola.

Se nel verbale manca anche una sola di queste voci, il verbale si può considerare nullo.
Sono contestabili anche i vizi di forma che posso essere ad esempio:

errori nella targa
errori nell’indicazione del modello del veicolo
verbale illeggibile
verbale incompleto
verbale redatto da un agente della polizia municipale o provinciale al di fuori della propria area di competenza.
verbale notificato oltre i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione

-MULTE PER ECCESSO VELOCITA’ SENZA ESSERE FERMATI
Le multe per eccesso di velocità notificate a casa possono essere considerate nulle se non riportano il motivo per cui non è stato possibile contestare immediatamente l’infrazione. A confermarlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 18156/2017 che ha accolto il ricorso di un automobilista contro le motivazioni ritenute troppo generiche fornite nella sanzione.

-RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso al Prefetto è disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada. Il ricorso può essere presentato al Prefetto del luogo dove è stata commessa l’infrazione stradale esclusivamente dalla persona destinataria della sanzione entro 60 giorni dalla notifica o contestazione della violazione. Per poter presentare il ricorso non si deve aver pagato la sanzione. Il ricorso al Prefetto deve essere fatto per iscritto su carta libera e deve contenere:

indicazione del Prefetto a cui rivolgersi
nome, cognome, residenza di chi presenta il ricorso
estremi del verbale con la data della contestazione della violazione e quando è stato notificato
i motivi per cui si chiede l’annullamento della sanzione indicando quali errori sono presenti nel verbale
è possibile chiedere al Prefetto di essere ascoltati.

Il ricorso può essere presentato anche al comando da cui dipende l’agente accertatore, tramite raccomandata indirizzata all’ufficio o al Comando dell’agente accertatore o tramite PEC ai sensi dell’art. 48 D.Lgvo 82/2005. Il responsabile dell’ufficio a cui è stato trasmesso il ricorso entro 60 giorni deve trasmetterlo al Prefetto assieme all’originale del verbale e alla prova della notofica. Il prefetto, ricevuto la documentazione valuta il ricorso sotto il profilo della legittimità e del merito e dispone tutti gli accertamenti che ritiene utili per verificare la fondatezza del ricorso. Entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione dall’ufficio accertatore, il Prefetto decide con ordinanza. Ai sensi dell’ art. 204 del Codice della Strada comma 1 bis i termini sono perentori e si sommano tra di loro. In pratica se il ricorso è stato inviato tramite l’ufficio accertatore i tempi sono di 180 giorni (60 giorni per permettere all’ufficio accertatore di inviare la documentazione al Prefetto e 120 giorni perché il Prefetto emetta ordinanza). Se invece il ricorso sia stato inviato direttamente al Prefetto i tempi si allungano di 30 giorni arrivando cosi ad un totale di 210 giorni. Trascorso questo periodo senza aver ricevuto da parte del Prefetto nessuna risposta, il ricorso si ritiene accolto in virtù della regola silenzio-accoglimento perché il ricorso non è stato deciso nel termine.

Il ricorso al Prefetto ha l’indiscusso vantaggio di non essere oggetto del pagamento di nessun contributo unificato. In caso di rigetto però c’è la condanna al pagamento doppia della sanzione.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE
E’ possibile presentare il ricorso anche al Giudice di Pace, purché non sia già stato presentato al Prefetto e non sia stata pagata la multa. Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Il ricorso in questione va presentato direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace o tramite raccomandata a/r. I documenti da allegare sono:

originale e 4 copie del ricorso alle quali è allegato il verbale della contestazione della violazione commessa
fotocopia di un documento di riconoscimento valido
marca da bollo pari ad € 27 e contributo unificato che varia a secondo dell’importo della multa che si va a contestare. Nella maggior parte dei casi le multe che si impugnano non eccedono i 1.100 euro, per cui il contribuo ammonta a 43 euro. Una volta entrato in possesso di tutta la documentazione il Giudice di Pace emetterà la sentenza. Non ci sono tempi certi perché ciò avvenga, in media la risposta la si ottiene a distanza di un anno dalla presentazione del ricorso. Nel caso che il Giudice di Pace rigetti il ricorso si è costretti a pagare la sanzione con importo stabilito dal Giudice stesso che varia tra la sanzione minima e quella massima. Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere in appello rivolgendosi al Tribunale.

E’ importante tenere bene presente che se la multa è stata già pagata questa non può più essere impugnata né con un ricorso al Prefetto né dinanzi al Giudice di Pace.

Le uniche spese, oltre alla marca ed al contributo unificato, che si vanno a pagare per contestare una multa sono le spese legali, nel caso in cui si decida di avvalersi dell’assistenza di un legale.