Il Chargeback è la procedura bancaria che consente a chi ha effettuato un acquisto mediante carta di credito di contestare la transazione e stornare l’addebito di una somma che non deve essere pagata. È uno strumento di difesa contro frodi e addebiti non autorizzati o inesatti, ma è utile anche quando si acquistano beni o servizi che poi non vengono consegnati o erogati: rivolgendosi alla banca che ha emesso la carta di credito usata per il pagamento, l’acquirente può ottenere il riaccredito del corrispettivo contestato. Il chargeback trova il suo fondamento normativo nell’art. 17 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove si stabilisce che l’irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore del relativo importo in caso di controversia tra il pagatore stesso e il beneficiario.
Il diritto al rimborso della somma pagata in caso di contestazione della transazione non è tuttavia privo di vincoli: la stessa norma, infatti, precisa che, come riconosciuto dall’Arbitro Bancario Finanziario con decisione del 2020 (v. Abf Bologna n. 1099/2020) “la procedura di chargeback non attribuisce un diritto incondizionato al rimborso, essendo il predetto diritto sottoposto ai limiti e alle condizioni previste dai contratti bancari in essere tra pagatore e intermediario”. Lo stesso principio è stato affermato dal Collegio di Coordinamento dell’ABF (decisioni nn. 1259 e 1260/2014) che ha affermato che è possibile la di un pagamento solo quando questa sia prevista da “una fonte di tipo convenzionale o normativo”. In altre parole, per l’esperibilità del chargeback, pertanto, occorre fare riferimento alle disposizioni riportate sul contratto bancario sottoscritto con la società che ha emesso e gestisce la carta di credito con la quale è avvenuta la transazione oggetto di contestazione.
Il contratto bancario:
– può prevedere un termine entro il quale attivare la procedura di chargeback (il cui mancato rispetto pregiudicherà il rimborso della transazione contestata),
– ma anche altresì disporre la totale estraneità della banca in caso di contestazione: in quest’ipotesi, il titolare della carta non avrà altra possibilità se non quella di rivolgersi direttamente al beneficiario del pagamento per ottenere la restituzione di quanto pagato (cfr. ABF Roma n. 997/2020).
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