Chi paga le spese per il rifacimento del tetto di un edificio in condominio?
Al riguardo è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il tetto dev’essere considerato un bene di proprietà comune. Solamente una diversa indicazione del titolo ( atto d’acquisto o regolamento condominiale di origine contrattuale) può far concludere diversamente. In questo contesto è bene ricordare che se un bene è di tutti, tutti devono partecipare alle spese per la sua manutenzione e conservazione e quindi alla decisione su tali interventi.
Chi paga le spese per i danni provenienti dal tetto?
Quando dal tetto si infiltra l’acqua piovana e questa va a danneggiare gli appartamenti sottostanti, la spesa per le relative ripartizioni deve essere ripartita tra tutti i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, anche quelli che vivono ai piani bassi o che hanno un semplice magazzino. A partecipare alla ripartizione è anche il condomino che ha subito il danno, per essere nello stesso tempo danneggiante e danneggiato. Ne consegue che il risarcimento che gli verserà il condominio sarà diminuito della quota millesimale da lui dovuta.
Chi paga le spese per la manutenzione del tetto?
Nel momento in cui c’è da eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria sul tetto, come viene divisa la spesa tra i proprietari degli appartamenti? La questione va risolta a seconda di chi sia il proprietario del tetto:
tetto di proprietà del condominio: abbiamo detto che, nella maggior parte dei casi, il tetto è di proprietà di tutti i condomini, cioè del condominio. In tale situazione, le spese per le riparazioni saranno divise secondo millesimi di proprietà. Vi devono partecipare tutti i condomini – compresi i titolari di negozi e garage – coperti dal suddetto tetto, ossia il cui appartamento si trova in corrispondenza della relativa verticale. In ipotesi di “supercondominio” (ossia di un condominio costituito da più edifici paralleli, ciascuno con un diverso tetto e con servizi autonomi), a pagare le spese saranno solo i condomini che si trovano sotto l’asse verticale del tetto interessato dai lavori e non quelli degli altri corpi di fabbrica;tetto di proprietà di un solo condomino: può succedere che il costruttore si sia riservato la proprietà del tetto o l’abbia venduta a un singolo condomino (naturalmente ciò dovrà risultare da un atto notarile). In tal caso le spese di manutenzione del tetto si ripartiscono nel seguente modo: un terzo va a carico del proprietario del tetto mentre gli altri due terzi andranno ripartiti, secondo millesimi, tra tutti gli altri condomini ai cui appartamenti il tetto serve da copertura. A riguardo, infatti, si applica la norma del codice civile relativa al lastrico solare.
Infine per la manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere che assicurano l’uso esclusivo del sottotetto (mansarde abitabili) come la perlinatura, coibentazione, ecc., la spesa grava solo e interamente sul proprietario della mansarda.
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