Hai ordinato delle porte, delle tende per casa, un computer , un armadio nuovo per la camera da letto, una cucina  e, nonostante tu abbia pagato l’acconto, il prodotto non ti è stato ancora consegnato? La legge ti tutela e ti consente non solo di svincolarti dal contratto, rinunciando all’acquisto senza doverci rimettere penali, ma anche di chiedere la restituzione dell’eventuale prezzo o anticipo già versato.

Tutte le volte in cui acquistiamo un prodotto, qualsiasi esso sia, e lo facciamo come consumatori (ossia non per una nostra attività professionale o commerciale), abbiamo diritto alla consegna del bene entro 30 giorni dall’ordine. Così se acquistiamo una porta, un’inferriata, delle tende, un televisore, un computer, ecc. il venditore che non ci fornisca il bene suddetto è inadempiente e possiamo slegarci dal contratto. Con la conseguenza che, quando arriva il prodotto, potremo rifiutarlo e se abbiamo versato un acconto, questo ci deve essere restituito. È quanto prevede il codice del consumo Art. 61 cod. consumo, d.lgs. n. 21 del 21.02.2014.

Salvo diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e’ obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu’ tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

L’obbligazione   di   consegna e’   adempiuta   mediante   il trasferimento della disponibilita’ materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosi’ concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore e’ legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Il consumatore non e’ gravato dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

  1. il professionista si e’ espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
  2. se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
  3.  se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata e’ essenziale.

Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore e’ legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista e’ tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

E’ fatta salva la possibilita’ per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

NOTA BENE : l’ Art. 61 cod. consumo, d.lgs. n. 21 del 21.02.2014. non si applica negli acquisti tra privati o tra due professionisti ; in questo caso si deve far riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.