Tra i problemi più ricorrenti che riguardano le telecomunicazioni vi è la mancata presa in carico, da parte del gestore telefonico, della comunicazione di disdetta del contratto ovvero della volontà del consumatore di interrompere il rapporto riguardante la fornitura del servizio (voce, adsl, fibra,…) .
La conseguenza è di continuare a vedersi recapitare / addebitare le fatture anche se non usufruiamo più del servizio , fatture che se non pagate verranno poi affidate alle società di recupero del credito richiedendo oltre alle fatture non pagate anche spese per il servizio di recupero, interessi, more e quant’altro potranno inventarsi. In alcuni casi, se non si interviene tempestivamente, gli importi possono arrivare anche a migliaia di euro.
Tale disservizio è sempre più frequente nella maggior parte dei gestori telefonici più conosciuti (Tim -Telecom, Wind Tre, Fastweb, Vodafone) ma anche per quanto riguarda i fornitori di servizi pay- tv ( es. Mediaset Premium, Sky, ecc…) , in violazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, espresso in svariate pronunce (ex plurimis, Delibere Agcom 85/07/CIR, 45/08/CIR, 54/08/CIR, 15/09/CIR e 39/09/CIR) . Per consolidata giurisprudenza AGCOM (Autorità Garante per le Telecomunicazioni) , con la disdetta contrattuale l’utente manifesta la volontà espressa di rinunciare alla prestazione.
Per quanto riguarda la comunicazione di disdetta, il nostro consiglio è di inviarla al gestore telefonico sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, avendo cura di indicare oltre ai vostri dati anagrafici (nome, cognome , cod fiscale) anche quelli del contratto ( n. telefonico / contratto , codice cliente, ecc..) allegando copia di Vostro documento d’identità. Nel caso di mancata presa in carico della disdetta e di successive continue fatturazioni avrete in mano una prova inconfutabile della negligenza dell’operatore telefonico.
Se, nonostante l’invio della raccomandata di disdetta, continuano ad arrivare le fatture, è necessario inviare al gestore sempre un reclamo in forma scritta che possa certificare la data di invio del documento e ti permetta di descrivere nel dettaglio la tua situazione. Potrai mandare il tuo reclamo tramite Pec, fax o Raccomandata A/R. Una volta che lo avrà ricevuto, il Gestore avrà 45 giorni di tempo per risponderti oppure dovrà corrisponderti un indennizzo per la mancata risposta al reclamo.
Molto spesso, però, l’operatore telefonico non risponde entro le tempistiche previste e/o le risposte poi fornite non sono soddisfacenti a risolvere il problema. Avventurarsi poi nella successiva fase della contestazione presso l’Autorità Garante difficilmente porterà dei risultati concreti al consumatore che non conosce le dinamiche della conciliazione e che si troverebbe certamente in balia di esperti avvocati della controparte.
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