Nel corso di un anno, le cause di assenza in palestra possono essere le più svariate: dall’influenza ad un impedimento lavorativo, da una indisposizione fisica a una festività infrasettimanale, da un infortunio a un viaggio. Alcune volte, è lo stesso centro sportivo a chiudere per ragioni interne (pulizia, manutenzione, ecc.).
Chi paga in anticipo si chiederà a questo punto se, per le assenze in palestra, c’è rimborso. Se una persona dovesse farsi male e, perciò, non potesse sfruttare l’abbonamento avrebbe diritto a recuperare i corsi o a farsi restituire i soldi?
L’abbonamento in palestra è un contratto come tutti gli altri che si perfeziona per il semplice fatto che sia stato dato il consenso. Basterebbe in teoria quindi anche un semplice «sì» espresso a voce, senza bisogno di documenti scritti. Nel momento in cui si perfeziona il contratto sorgono gli obblighi per entrambe le parti: per la palestra, quello di mettere a disposizione il centro, gli attrezzi e il personale; per il cliente, quello di pagare il prezzo. Le modalità di pagamento del prezzo per l’accesso al centro sportivo dipendono dagli accordi non essendo prevista dalla legge una forma specifica. Così è ben possibile pagare in anticipo uno, due, tre mesi, tutto l’anno, così come è possibile pagare a rate o attraverso una finanziaria. Come tutti i contratti anche quello con il centro sportivo è irrevocabile se non per «mutuo consenso» ossia con l’accordo di entrambe le parti. Questo significa che le prestazioni non possono essere né revocate, né modificate unilateralmente. Come la palestra non potrà cambiare le condizioni di accesso al centro, il cliente non potrà più sottrarsi al pagamento del prezzo.
Salvo diversi accordi tra le parti, il contratto non può essere sospeso o modificato. Pertanto, il cliente che non può usufruire del centro sportivo, anche se per una ragione a lui non imputabile (come un infortunio o un trasferimento in un’altra città) non ha diritto alla restituzione dei soldi né al recupero delle giornate perse.
C’è un solo caso in cui per le assenze in palestra sussiste il diritto ad avere il rimborso: è l’ipotesi prevista dall’articolo 1256 del Codice civile in forza del quale, se la prestazione diventa oggettivamente impossibile per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso il cliente), il contratto si estingue, con conseguente cessazione di entrambe le obbligazioni. Il che significa che il cliente che non possa, non per propria colpa, sfruttare l’abbonamento in palestra ha diritto a non pagare più o, se ha già pagato, alla restituzione dei soldi (o, se c’è l’accordo di entrambe le parti, al recupero delle giornate, non potendo ciò essere un’imposizione del centro sportivo). Affinché questa condizione possa realizzarsi però è necessario il ricorrere di alcuni presupposti:
- il contratto non deve essere ancora stato eseguito: in altri termini, il cliente non deve aver fruito dell’abbonamento neanche per un giorno soltanto;
- l’impossibilità deve essere sopravvenuta rispetto alla conclusione del contratto (se fosse stata già sussistente al momento della stipula del contratto, il contratto sarebbe stato nullo per impossibilità dell’oggetto);
- l’impossibilità non deve essere imputabile al debitore il che succede quando dipende da caso fortuito o forza maggiore, ossia da eventi che non si possono prevenire o prevedere;
- l’impossibilità deve essere definitiva e non solo momentanea. Il che significa che non deve riguardare solo qualche giorno (come nel caso di assenza per un malanno stagionale) ma l’intero tempo di validità del contratto (come nel caso di una persona che, per un incidente stradale, non possa più allenarsi per almeno tutto l’anno).
Al ricorrere di tutte queste condizioni il contratto si risolve per volontà della legge e non sono dovute penali.
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