Se un consumatore, dopo aver acquistato uno smartphone, un’auto, un capo di abbigliamento o un elettrodomestico, finisce per ritrovarsi con un prodotto difettoso o che non risponde all’uso dichiarato dal venditore, ha il diritto di chiedere al commerciante la sua riparazione o sostituzione o in alternativa il rimborso del prezzo. Gli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo che disciplinano il diritto alla garanzia legale di conformità in favore del consumatore, prevedono la possibilità in favore di quest’ultimo di di chiedere al venditore
- la riparazione o
- la sostituzione
del prodotto difettoso.
La scelta della soluzione (riparazione o sostituzione) spetta unicamente al consumatore.
Tuttavia egli non può scegliere una soluzione che sia eccessivamente onerosa per il venditore rispetto ad un’altra. Facciamo un esempio pratico: se la macchina fotografica che ha acquistato non solo può essere riparata, ma il costo dell’intervento è anche minimo se rapportato al valore del bene, allora il consumatore non può pretendere la sua sostituzione. Al contrario se la macchina fotografica presenta un grave difetto, non immediatamente riparabile e comunque con un costo simile a quello della sostituzione, allora può pretendere la sostituzione con un prodotto ex novo.
si parla di difetto di conformità del prodotto quando :
- non risponde alla descrizione fatta dal venditore;
- non possiede le caratteristiche e le qualità pubblicizzate e descritte sull’etichettatura;
- non è idoneo all’utilizzo voluto dal consumatore e comunicato al venditore;
- non è idoneo agli scopi per i quali si usano beni dello stesso tipo;
- non è completo di tutti gli accessori e delle istruzioni;
- non è aggiornato secondo quanto previsto dal contratto di vendita (il riferimento è in particolare ai beni che contengono elementi digitali);
- non corrisponde alla descrizione del campione o del modello che il venditore ha mostrato al consumatore prima della conclusione del contratto.
Il consumatore ha 2 anni di tempo dalla consegna per segnalare e chiedere la sostituzione (o la riparazione) di un prodotto difettoso. Tale termine è rimasto uguale anche con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 170/2021 che ha recepito la Direttiva UE 2019/771, che tuttavia ha introdotto importanti novità a tutela del consumatore.
Per gli acquisti compiuti a partire dal 1 Gennaio 2022, il difetto (o la non conformità) del prodotto riscontrato entro i primi 12 mesi (fino al 31 Dicembre 2021 il termine era di 6 mesi) si presume esistente sin dal momento dell’acquisto, il che significa che spetta al rivenditore fornire una prova contraria, ossia dimostrare che il prodotto in realtà non aveva alcun difetto nel momento in cui era stato venduto e consegnato al consumatore. Solo dal 366 giorno scatta l’inversione dell’onere della prova, vale a dire è il consumatore che deve dimostrare che il difetto era presente sin dal momento in cui era entrato in possesso del bene.
NOTA BENE :Il diritto alla garanzia legale viene riconosciuto solo se l’operazione di compravendita avviene tra consumatore e venditore.
Se il venditore riconosce l’esistenza del difetto e accetta di ripararlo o sostituirlo, non si rende necessaria alcuna comunicazione o denuncia scritta da parte del consumatore. Diversamente se il venditore fa orecchie da mercante, è importante che il consumatore comunichi formalmente il difetto al venditore. In questi casi mai limitarsi ad una comunicazione verbale, mentre è opportuno il ricorso ad una lettera scritta da inoltrare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax o PEC.
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