Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori “sarebbero” tenuti a corrispondere a corrispondere all’utente una compensazione economica secondo le disposizioni del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la delibera n. 347/18/CONS.

Abbiamo usato il condizionale perché gli operatori, pur essendovi tenuti, si trincerano dietro mille scuse e falsi tecnicismi pur di non riconoscere all’utente alcunché, salvo non vengano costretti a farlo!

Ebbene, nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio* non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.

*NOTA BENE : per “servizi accessori” s’intendono quei servizi di comunicazione elettronica aggiuntivi rispetto a quelli di accesso alla rete di comunicazione, pertanto, ad esempio, il servizio VOCE ed il servizio di CONNESSIONE DATI sono due servizi distinti.

Nel caso di servizi accessori è applicato l’importo di euro 2,50 per ogni giorno fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio.

Se la sospensione o cessazione riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l’importo di euro 1 per ogni giorno, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio.

Inoltre, poiché presumibilmente il danno subito da un imprenditore è mediamente maggiore rispetto ad un utente privato, l’AGCOM ha stabilito che se l’utenza interessata dal disservizio è un’utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio.

Nei casi di servizi forniti su banda ultra-larga (ovvero con capacità di trasmissione superiore a 30 Mbit/s), con riferimento al servizio di accesso a internet l’indennizzo è aumentato di un terzo passando ad euro 10 ovvero euro 20 per ogni giorno di sospensione rispettivamente per utenza privata o business.

Per i servizi di televisione a pagamento, in caso di di sospensione amministrativa dell’utenza, si applica l’indennizzo in misura di euro 3 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo quanto stabilito per le utenze business.

Infine, nel caso in cui l’utente, a seguito del disservizio, abbia subito un danno maggiore rispetto agli indennizzi stabiliti dall’AGCOM (si pensi ad esempio ad un’impresa che abbia perso delle commesse), resta salva la possibilità di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento e risarcimento del maggior danno.