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RIMBORSO BIGLIETTO AEREO

Nell’UE godiamo del regolamento n. 261/2004, che stabilisce risarcimenti, rimborsi e diritti di assistenza in aeroporto in moltissimi casi.
In questo articolo parliamo del diritto al rimborso del biglietto.

Casi in cui hai diritto ad un rimborso del biglietto

Tipologia di disguido Entità del diritto
Ritardo superiore a 5 ore Rimborso totale
Cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di anticipo (o non comunicata) e non si accetta volo alternativo Rimborso totale
Imbarco negato per overbooking a non accettazione del volo alternativo Rimborso totale
Rinuncia al volo per cause personali e di forza maggiore, documentate Rimborso totale
Rimborso perso o rinuncia per cause personali, ma NON di forza maggiore e NON documentate Rimborso delle tasse aeroportuali

1 – Rimborso biglietto aereo per ritardo volo

Secondo la normativa europea a tutela dei passeggeri, in caso di volo in ritardo superiore alle cinque ore si può decidere di rinunciare al volo e chiedere il rimborso totale del costo del biglietto.

2 – Rimborso biglietto aereo per volo cancellato

I parametri per l’ottenimento di un rimborso totale del biglietto acquistato sono molto simili a quelli relativi al ritardo di molte ore.
Quando un volo viene cancellato dalla compagnia, essa deve procedere alla comunicazione tempestiva tramite i propri canali ufficiali (tramite e-mail o per via telefonica) entro 14 giorni dal giorno del decollo del volo prenotato.
In tal caso, la compagnia non ha l’onere di proporre un volo alternativo e deve solo procedere al rimborso, che in genere, in questi casi, viene fatto in modo tempestivo sul conto corrente del passeggero, senza necessità di reclami o azioni da parte dello stesso. Se la comunicazione avviene con meno di 14 giorni di anticipo, la prima azione della compagnia contestualmente alla comunicazione è la proposta di un volo alternativo. Questo può essere accettato dal passeggero oppure no.
Si è titolari di diritti di rimborso anche se il volo viene cancellato con meno di 14 giorni antecedenti la partenza ma non si accetta il volo alternativo proposto dalla compagnia aera.

3 – Rimborso biglietto aereo per overbooking

Tutti i viaggiatori abituali conoscono il rischio di overbooking, cioè la pratica di revenue marketing messa in pratica da diverse compagnie aeree che consiste nella vendita di più biglietti di quanti non siano i posti disponibili sull’aeromobile.
Questa pratica si basa su calcoli statistici molto complessi e precisi fatti dalle compagnie aeree, che deducono in anticipo il numero di passeggeri che non si presenteranno al gate per vari motivi. Se nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono conseguenze perché i calcoli sono esatti, a volte tutti i prenotanti si presentano al gate e qualcuno deve restare a terra. I passeggeri che rinunciano volontariamente al volo, dopo il primo annuncio dell’overbooking da parte della compagnia, hanno diritto ad un rimborso totale al biglietto e al riposizionamento su un volo alternativo.

4 – Rimborso biglietto non utilizzato per cause dipendenti dal passeggero

Anche se è il passeggero a rinunciare ad un volo o a volerlo e doverlo modificare, per diverse cause, è possibile avere un rimborso da parte della compagnia.
Partiamo dalla modifica del volo: in genere le compagnie applicano una fee per il cambio del volo, che per alcune low cost è una tariffa fissa che può risultare persino più alta del costo del biglietto. Ma ci sono delle eccezioni.
Per la legge europea a tutela del viaggiatore, le modifiche apportate entro le 24 ore dalla prenotazione sono gratuite. Ciò vale anche per i voli operati negli USA se mancano almeno sette giorni alla partenza programmata.
Se il passeggero rinuncia ad un volo per causa di forza maggiore come malattia o lutto familiare, egli ha diritto al rimborso totale del biglietto e delle tasse aeroportuali ma è necessario dimostrare alla compagnia, tramite gli appositi certificati, dell’avvenuta causa di forza maggiore. Tuttavia è bene tenere a mente che anche se il volo viene perso per cause non catalogate come “cause di forza maggiore”, il passeggero che perde il volo ha diritto almeno al rimborso delle tasse aeroportuali.

Di |2022-07-30T13:00:53+02:00Luglio 1st, 2022|Senza categoria|0 Commenti