Cosa dice la legge sulle bollette non pagate?
Con la legge di Bilancio 2020 le regole sono cambiate ma non tutti lo sanno. Così le compagnie continuano a notificare decreti ingiuntivi senza averne diritto, per contratti su cellulari, telefoni fissi, internet e pay-tv.
Ecco cosa prevede la legge in caso di bollette non pagate e quando (e come) è possibile contestarle.
Se un operatore eroga un servizio richiesto dal cliente, ha il diritto di essere pagato. Se l’utente si rifiuta o dimentica di saldare quanto deve, l’azienda fornitrice del servizio può pretenderlo, ma non per sempre: soltanto entro un certo intervallo di tempo, dopodiché tale diritto sarà considerato prescritto. La prescrizione delle bollette telefono, trattandosi di un servizio di natura periodica, era fissata a cinque anni.
Tuttavia, la legge di Bilancio 2020 è intervenuta modificando tale regola: anche per la telefonia , così come per luce, gas e acqua, i tempi di prescrizione scadono a due anni dalla data della bolletta. Tale termine perentorio è valido soltanto per il gestore: se il cliente, infatti, deve chiedere un rimborso, ha ben 10 anni di tempo per farlo. Per esempio, chi desidera ottenere il rimborso delle somme non dovute versate per la fatturazione 28 giorni dal 2017, è ancora ampiamente in tempo.
Accade talvolta che il cliente, ignaro di non essere più obbligato a pagare la fattura , versi quanto richiesto. In questo caso non potrà più chiedere lo storno, anche se è trascorso il tempo di prescrizione delle fatture telefoniche.
NOTA BENE : Prima che scatti la prescrizione bollette telefono, la compagnia può inviare un sollecito formale di pagamento tramite raccomandata A/R o Pec. Tale comunicazione ha il potere di interrompere la prescrizione e farla decorrere da capo.
Ma cosa fare per evitare di pagare una fattura non dovuta, senza rischiare assurde pretese da parte del proprio gestore?
Innanzitutto, occorre contestarla nei termini di prescrizione previsti. Inviando un reclamo dettagliato alla compagnia telefonica che deve rispondere entro 45 giorni dalla segnalazione. Se il fornitore non riscontra il vostro reclamo è opportuno attivarsi con istanza all’ Autorità Garante (AGCOM) .
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