Cosa dice la legge sulle bollette non pagate?
Con la legge di Bilancio 2020 le regole sono cambiate ma non tutti lo sanno. Così le compagnie continuano a notificare decreti ingiuntivi senza averne diritto, per contratti su cellulari, telefoni fissi, internet e pay-tv.
Ecco cosa prevede la legge in caso di bollette non pagate e quando (e come) è possibile contestarle.
Se un operatore eroga un servizio richiesto dal cliente, ha il diritto di essere pagato. Se l’utente si rifiuta o dimentica di saldare quanto deve, l’azienda fornitrice del servizio può pretenderlo, ma non per sempre: soltanto entro un certo intervallo di tempo, dopodiché tale diritto sarà considerato prescritto. La prescrizione delle bollette telefono, trattandosi di un servizio di natura periodica, era fissata a cinque anni.
Tuttavia, la legge di Bilancio 2020 è intervenuta modificando tale regola: anche per la telefonia , così come per luce, gas e acqua, i tempi di prescrizione scadono a due anni dalla data della bolletta. Tale termine perentorio è valido soltanto per il gestore: se il cliente, infatti, deve chiedere un rimborso, ha ben 10 anni di tempo per farlo. Per esempio, chi desidera ottenere il rimborso delle somme non dovute versate per la fatturazione 28 giorni dal 2017, è ancora ampiamente in tempo.
Accade talvolta che il cliente, ignaro di non essere più obbligato a pagare la fattura , versi quanto richiesto. In questo caso non potrà più chiedere lo storno, anche se è trascorso il tempo di prescrizione delle fatture telefoniche.
NOTA BENE : Prima che scatti la prescrizione bollette telefono, la compagnia può inviare un sollecito formale di pagamento tramite raccomandata A/R o Pec. Tale comunicazione ha il potere di interrompere la prescrizione e farla decorrere da capo.
Ma cosa fare per evitare di pagare una fattura non dovuta, senza rischiare assurde pretese da parte del proprio gestore?
Innanzitutto, occorre contestarla nei termini di prescrizione previsti. Inviando un reclamo dettagliato alla compagnia telefonica che deve rispondere entro 45 giorni dalla segnalazione. Se il fornitore non riscontra il vostro reclamo è opportuno attivarsi con istanza all’ Autorità Garante (AGCOM) .

Volevo capire se il termine di prescrizione biennale per la telefonia è applicabile solo ai consumatori o anche alle imprese.
Grazie
Buonasera,
il termine di prescrizione biennale si applica ai Consumatori e alle micro imprese ovvero aziende con più di 10 dipendenti e con fatturato superiore a 2 milioni di fatturato; per le altre tipologie di imprese la prescrizione è di 5 anni.
Cordiali Saluti
Ufficio Servizi Arco
Buonasera siamo una micro impresa, il gestore telfonico per 66 mesi non ha messo in fatura il canone internet, adesso viene a richiederlo per 60 mesi dicendo che la legge di bilancio riguarda solo luce e gas. Noi per questo perdio abbiamo avuto bollette per i consumi e canoni telefonici e non ci siamo nemmeno accorti di questa loro dimenticanza. è giusta la loro richiesta?? oppure vale il loro regolamento che va sopra , la legge di bilancio??
Buonasera,
nel vostro caso occorre fare una distinzione importante.
È vero che la prescrizione biennale introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) riguardava inizialmente i contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico e non la telefonia. Pertanto, il gestore telefonico ha ragione nel dire che quella specifica disposizione non riguardava originariamente i servizi telefonici.
Tuttavia, ciò non significa che per la telefonia il gestore possa automaticamente richiedere 60 mesi di canoni arretrati.
Successivamente, infatti, la disciplina è stata estesa ai servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi Internet. Per tali servizi esiste una specifica disciplina in materia di prescrizione del diritto al corrispettivo.
Quindi, se il gestore sostiene oggi di poter chiedere il pagamento di 60 mesi di canoni Internet che non aveva mai fatturato, la richiesta non può essere considerata automaticamente legittima. Occorre verificare quali singoli periodi siano ancora esigibili e se nel frattempo vi siano stati eventuali atti validi di costituzione in mora o altri fatti idonei a interrompere la prescrizione.
C’è però una particolarità nel vostro caso: siete una microimpresa, quindi il contratto è un contratto business e non un contratto stipulato da un consumatore persona fisica. Proprio per questo motivo è necessario verificare attentamente l’applicabilità della disciplina della prescrizione al vostro specifico rapporto contrattuale.
Vi suggeriamo pertanto, prima di procedere al pagamento dell’intero importo richiesto, di far verificare la documentazione e la fondatezza della richiesta, anche per evitare di pregiudicare eventuali contestazioni sulle somme che risultassero non dovute o prescritte. Nel frattempo, è opportuno chiedere formalmente al gestore di documentare:
il contratto e le condizioni economiche applicabili;
l’esatta decorrenza del canone Internet;
l’elenco dettagliato dei 60 mesi che pretende di recuperare;
per quali motivi tali canoni non siano mai stati inseriti nelle fatture periodiche;
l’eventuale presenza di precedenti solleciti o atti interruttivi della prescrizione;
la norma sulla quale il gestore fonda la richiesta dei periodi più risalenti.
Il fatto che l’operatore abbia continuato per anni a fatturare i consumi e gli altri canoni, senza mai addebitare il canone Internet, è un elemento che merita certamente di essere approfondito. Non è sufficiente, infatti, richiamare genericamente il proprio regolamento contrattuale per superare eventuali disposizioni di legge applicabili al rapporto.
In conclusione, la richiesta di 60 mesi non dovrebbe essere considerata automaticamente dovuta senza una preventiva verifica. La questione della prescrizione nella telefonia è distinta da quella originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2018 per luce, gas e acqua e deve essere valutata sulla base della normativa applicabile ai servizi di comunicazione elettronica e, nel vostro caso, anche della particolare natura di utente business/microimpresa.
Arco Consumatori può assistervi nella formulazione e nell’invio di un reclamo scritto al gestore, contestando la richiesta e chiedendo tutta la documentazione necessaria per verificare gli importi e i periodi effettivamente dovuti.
Qualora il reclamo non venga accolto o non riceva una risposta soddisfacente, Arco Consumatori può inoltre assistervi nelle procedure di conciliazione previste per le controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche presso l’AGCOM/Co.Re.Com. o, ove applicabile, attraverso altro organismo di conciliazione o mediazione competente.
Per poter effettuare una verifica più precisa, vi chiediamo di trasmetterci la data del contratto, il nome del gestore, il periodo esatto dei 60 mesi richiesti e la comunicazione o fattura con cui vi viene richiesto il pagamento.
Con questi documenti sarà possibile valutare la posizione e verificare quali somme possano essere effettivamente richieste dal gestore e quali, invece, possano essere oggetto di contestazione.
Cordiali Saluti
Ufficio Servizi Arco