l‘Onu, con risoluzione approvata il 28 Luglio 2010 ha dichiarato l’accesso all’acqua potabile e all’igiene un diritto umano. Tale diritto può essere “quantificabile” nei 50 litri al giorno a persona stimati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “flusso minimo vitale.”
In Italia purtroppo tale diritto non è di fatto garantito, poiché non esiste alcuna normativa nazionale che tuteli contro i distacchi, né esiste nulla che definisca il concetto di “morosità incolpevole” su questo tema.
La normativa vigente prevede che “I gestori indicano i mezzi con i quali è preavvisato l’utente di tale sospensione e le modalità per evitare la sospensione stessa. Tale preavviso non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni e dovrà essere accompagnato dal duplicato della fattura non pagata” (DPCM 29 aprile 1999 – Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato). Inoltre il gestore deve rispettare il Codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), in particolare rispetto ai princìpi di la «diligenza professionale» e alla tutela del «consumatore medio».
La giurisprudenza si è più volte espressa contro l’interruzione del servizio idrico per le utenze domestiche, sulla base del principio che “la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario” (Cfr. Decreto del Tribunale di Bari – 09/09/2004; Sentenza del Tribunale di Latina 31/10/2006; Ordinanza Tribunale di Enna, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, del 06-07-2012).
Sempre ai sensi del Codice del Consumo (art.33) il Tribunale di Latina ha dichiarato vessatorie le clausole relative ai distacchi previste dal Regolamento del SII ATO 4 Lazio con la sentenza n. 2972/2011 (in allegato).
Ricordiamo che dal 30 giugno anche per i gestori idrici la conciliazione è obbligatoria per risolvere le controversie di acqua . Dunque, gli utenti che devono risolvere problemi e controversie con il proprio fornitore idrico, prima di rivolgersi a un giudice, dovranno effettuare il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, gratuito e online. L’eventuale accordo sottoscritto tra le parti avrà titolo esecutivo; in caso di insuccesso il tentativo di conciliazione diventerà condizione indispensabile per rivolgersi al giudice.
La domanda al Servizio Conciliazione può essere presentata decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo in caso di mancata risposta al reclamo oppure a seguito di risposta ritenuta insoddisfacente. E’ possibile anche farsi assistere anche dalle Associazioni dei Consumatori nelle procedure di conciliazione, dalla formulazione e invio del reclamo al gestore al deposito dell’istanza all’Autorità fino alla partecipazione alle udienze con l’ausilio di propri delegati esperti in tali procedure.
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