Le cause di una vacanza rovinata, a volte interrotta prima del tempo, sono riconducibili ad eventi esterni, indipendenti dalla volontà e dalla condotta del viaggiatore o dell’organizzatore del pacchetto turistico. Si pensi ai casi di malattia, infortunio o cause di forza maggiore che compromettano il programma di viaggio originario e obblighino i viaggiatori a rimanere in una stanza di albergo per tutta la durata della vacanza o, nelle situazioni più gravi, ad interromperlo anticipatamente, facendo ritorno a casa.
In primo luogo, bisogna ricordare che la vacanza costituisce un diritto del consumatore di godere pienamente del viaggio acquistato, al fine di trarne piacere, svago o riposo. Di conseguenza, il pregiudizio subito durante il viaggio, causato da eventi esterni alla condotta del viaggiatore (infortuni, malattia, eventi naturali, ecc.), costituisce un danno derivante dal tempo di vacanza non goduto, dal mancato utilizzo dei servizi previsti nel pacchetto per gli scopi a cui gli stessi erano destinati e dall’irripetibilità dell’occasione perduta.
Tale principio è stato riconosciuto dapprima dall’art. 5 della Direttiva n°90/314/CEE (poi abrogata dalla Direttiva 2015/2302 UE, attualmente in vigore) e, successivamente, dall’ordinamento italiano, con gli articoli 41 e seguenti del Codice del Turismo.
Secondo tale normativa, l’Organizzatore del viaggio “tutto compreso” (che, lo ricordiamo, può prevedere anche solo due servizi combinati, ad esempio volo e alloggio) è responsabile nei confronti del turista/consumatore, “dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico”, indipendentemente dal fatto che essi debbano essere prestati dallo stesso Tour Operator, oppure dai terzi della cui opera l’Organizzatore si avvale.
L’Assicurazione sul viaggio
Spesso, tuttavia, il viaggiatore è informato (o addirittura convinto) dal Tour Operator o dall’Agenzia di Viaggi, a stipulare un contratto assicurativo, integrativo rispetto al pacchetto turistico, che lo tuteli e garantisca qualora si verifichino eventi esterni che lo obblighino a recedere dal contratto prima della partenza, oppure ad interrompere il viaggio durante la sua esecuzione. Tuttavia la polizza assicurativa sul viaggio – è opportuno precisarlo – NON è obbligatoria, nonostante molte agenzie di viaggi o Tour Operator informino i propri clienti del contrario. Come scritto sopra, infatti, la tutela in favore dei viaggiatori è già assicurata pienamente dalla normativa nazionale ed europea, di cui le fonti sopra richiamate disciplinano solo una parte della materia.
Quindi è inutile stipulare l’assicurazione integrativa? La risposta varia a seconda della tipologia di polizza offerta. Se il contratto assicurativo prevede una generica assistenza e il semplice rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del pacchetto turistico in relazione ai giorni non goduti, tale tutela è inutile, poiché già prevista dalla legge. Qualora, invece, la polizza preveda, ad esempio, un’assistenza fisica presso il luogo di destinazione, l’organizzazione del trasporto in situazioni di emergenza – incluso il rientro anticipato – e il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell’evento eccezionale, allora essa può costituire una garanzia ulteriore rispetto a quella già prevista dalla legge.
La tutela in favore del viaggiatore
Quindi, in caso d’infortunio, malattia o evento esterno che pregiudichi la vacanza, cosa deve fare il viaggiatore?L’unica azione richiesta è avvertire il Tour Operator o l’Agenzia di Viaggi se presente (preferibilmente via email), informando l’uno o l’altra della circostanza sopravvenuta e fornendo tutta la documentazione o le informazioni da questi richieste. Qualora venga stipulata una polizza integrativa, è sempre bene controllare quale sia il numero telefonico o l’indirizzo email da contattare, per evitare di trovarsi privi di assistenza.
Nel dubbio, il consiglio è contattare l’assistenza sia del Tour Operator che della compagnia assicuratrice, i cui recapiti sono scritti, rispettivamente, sul contratto di pacchetto turistico e sulla polizza assicurativa. In questi casi, il Tour Operator e/o la Centrale operativa della compagnia assicuratrice devono prestare al/ai viaggiatore/i assistenza costante e continuativa per tutta la durata del viaggio:
- offrendo soluzioni alternative a quelle previste originariamente nel pacchetto turistico (vale solo per il tour Operator);
- sostenendo i costi dell’alloggio e delle eventuali spese mediche/di trasporto;
- organizzando, se necessario, il rientro del/i viaggiatore/i qualora le circostanze lo impongano.
Una volta terminata la vacanza, il viaggiatore potrà inviare una raccomandate/PEC al Tour Operator, chiedendo l’annullamento del contratto di pacchetto turistico e il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dello stesso.
L’annullamento del pacchetto e il rimborso dei costi
Infatti, il contratto di pacchetto turistico stipulato tra il Tour Operator e il consumatore rappresenta un contratto sinallagmatico (che prevede, cioè, obbligazioni per entrambe le parti). Pertanto, qualora la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, divenga inattuabile per un evento non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, il consumatore può richiedere che venga dichiarato/a l’annullamento o la risoluzione del pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile,con il conseguente diritto di ottenere la ripetizione delle somme già versate.
Tale principio è stato fatto proprio sia dall’art. 12, 2° comma della Direttiva 2015/2302 UE, sia dall’art. dall’art. 41, commi 4 e 6 del Codice del Turismo, il cui combinato disposto prevede, in sintesi, che:
“in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che” abbiano“ un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto”:
- di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione;
- al rimborso integrale dei pagamenti effettuati – il cui onere spetta all’organizzatore del pacchetto turistico – ma non ad un indennizzo supplementare.
Ne deriva che, in caso di risoluzione del contratto, verranno annullati automaticamente anche i contratti ad esso collegati (servizi di trasporto, pernottamenti e prima colazione nelle strutture recettive, escursioni, ecc.).
L’iter per ottenere il rimborso
Una volta terminata la vacanza, il viaggiatore, come già scritto, potrà inviare una raccomandate/PEC al Tour Operator, chiedendo l’annullamento del contratto di pacchetto turistico e il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dello stesso.
Qualora sia stata stipulata una polizza integrativa, è importante valutare se le condizioni della stessa consentano di ottenere o meno il rimborso dei costi sostenuti e, in caso positivo, a quanto ammontino. Infatti, qualora il rimborso sia possibile o la sua entità sia cospicua, è consigliabile richiederlo al Tour Operator, in relazione ai costi sostenuti per l’acquisto del pacchetto e alla compagnia assicuratrice (sempre con raccomandata o PEC), limitatamente a quanto imposto dalle condizioni della polizza.
In quest’ultimo caso, però, non andrà chiesta al Tour Operator anche la risoluzione del contratto di pacchetto turistico, altrimenti l’annullamento di quest’ultimo determinerà, automaticamente, anche l’annullamento del contratto assicurativo ad esso collegato.
In caso di mancato o negativo riscontro alla/e comunicazione/i, da parte del Tour Operator e/o della compagnia assicuratrice, il consumatore potrà agire in giudizio per ottenere il rimborso di quanto speso sia per l’acquisto del pacchetto turistico, sia per le spese (mediche, di trasporto, ecc.) anticipate a causa dell’evento esterno che ha compromesso il viaggio. Il nostro consiglio, dunque, è quello di contattare immediatamente il nostro studio, specializzato nel Diritto dei trasporti e del Turismo, qualora il Tour Operator o la Compagnia assicuratrice non vogliano rimborsarvi quanto vi spetta.
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