Si può restituire un prodotto acquistato in negozio con la stessa facilità con cui è possibile esercitare il «diritto di recesso» quando si fa un ordine da un sito o su Amazon? Esiste il diritto di ripensamento al negozio? Come funziona il reso quando non si compra online? Cosa prevede la garanzia e a cosa è subordinata?

Ecco di seguito una breve guida

La legge prevede due discipline diverse per situazioni che sono tra loro sostanzialmente differenti: chi compra online ovvero fuori dai locali commerciali e chi compra in negozio

COMPRARE ON LINE. Per tutti gli acquisti fuori dai locali commerciali (quindi fatti online, tramite televendite, con promozioni telefoniche o porta a porta) esiste la possibilità di «ripensamento»: entro 14 giorni l’acquirente può restituire la merce senza dover spiegarne le ragioni (che potrebbero risiedere anche in un semplice capriccio personale o nell’aver trovato nel frattempo un affare più conveniente). È il cosiddetto diritto di recesso che può essere esercitato anche se il prodotto è stato aperto e usato. In buona sostanza, basta inviare una comunicazione formale al venditore con cui si manifesta l’intenzione di restituire la merce acquistata e di ottenere il rimborso dei soldi pagato. Il commerciante non può opporre alcuna limitazione o restrizione, né chiedere che le spese di spedizione siano a carico del consumatore.

COMPRARE IN UN NEGOZIO. Chi compra al negozio o in una fiera non ha diritto al ripensamento. Per cui egli ha la possibilità di restituire il prodotto solo in due casi: difetto di costruzione o sopravvenuta rottura o danneggiamento di una componente. 

Il primo caso si verifica quando, all’esito dell’utilizzo, la merce dimostra di non funzionare correttamente: il vizio dunque si presume già sussistente all’atto dell’acquisto, per un difetto probabilmente di fabbrica o di conservazione del bene. 

Il secondo caso invece si ha quando, nel corso del tempo, il prodotto si guasta per cause non imputabili all’acquirente. 

Il prodotto difettoso – o, secondo l’espressione legale, “prodotto non conforme” – è quello che presenta i seguenti difetti a prescindere da chi li abbia causati e dalla eventuale colpa:

  • non è idoneo all’uso abituale al quale è destinato tale bene (si pensi al caso di un elettrodomestico che si guasta e non funziona più);
  • non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come compaiono o modello; per esempio un mobile o un divano che ha un colore, dimensioni, materiali o caratteristiche diverse da quelle illustrate al momento dell’acquisto;
  • non ha le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle sue caratteristiche specifiche fatte dal venditore, dal produttore, o dai suoi agenti e rappresentanti, ivi compreso nella pubblicità ed etichetta;
  • non è idoneo all’uso che di tale bene voleva fare l’acquirente sempre che lo abbia comunicato al venditore all’atto del contratto (ad esempio una persona che vuol usare delle piastrelle per il vano doccia ma queste non sono impermeabili).

Se l’acquisto è stato fatto da un soggetto che non agisce come consumatore (quindi su richiesta di fattura e con partita Iva), la denuncia del vizio fa fatta entro otto giorni. Altrimenti non c’è alcun termine.

L’acquirente può chiedere, a sua scelta, o la riparazione o la sostituzione dell’oggetto. Se tuttavia tanto la riparazione quanto la sostituzione sono impossibili (ad esempio perché non ci sono più pezzi di ricambio o lo stesso oggetto non è più in produzione) o troppo gravose per il venditore o se il venditore non ha riparato l’oggetto entro un termine congruo, allora l’acquirente può scegliere tra altri due rimedi: una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione del valore del bene (chiaramente, se ha già pagato, gli sarà dovuta la restituzione dei soldi in più) oppure la risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento della vendita (in questo caso si ha diritto alla restituzione dei soldi spesi dietro restituzione dell’oggetto acquistato).

Nei confronti del consumatore il diretto responsabile è sempre il venditore.

Garanzia per guasti.  La seconda tutela che spetta all’acquirente è la garanzia per guasti verificatisi dopo l’acquisto e l’utilizzo. Si pensi a un oggetto che, inizialmente funzionante, dovesse rompersi dopo qualche mese per ragioni non imputabili all’uso fattone dal compratore. La legge stabilisce che è dovuta sempre una garanzia di due anni (a meno che l’acquisto non sia avvenuto con partita Iva ossia con rilascio di fattura, nel qual caso la garanzia è di 1 solo anno). Non c’è più bisogno di denunciare il difetto al venditore entro 60 giorni dalla scoperta come si doveva fare in passato, a meno che si sia acquistato con partita Iva: in tal caso bisogna segnalare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta.

Si ha diritto, alternativamente, alla sostituzione o riparazione oppure, se queste risultano impossibili o troppo gravose, alla riduzione del prezzo o al rimborso integrale dei soldi spesi.

casi in cui il venditore non è tenuto a sostituire la merce acquistata in negozio. Non è innanzitutto consentito il reso, ad esempio nel caso di vestiti, quando la taglia non è quella corretta o se il colore non è più di proprio gradimento. Quindi i pantaloni o le scarpe risultate troppo strette solo dopo l’uso non possono essere cambiate: spetta all’acquirente prestare attenzione nel momento in cui prova il prodotto in negozio. E ciò anche se il venditore dovesse assicurare che, col tempo, i tessuti tendono a cedere o a restringere. Non spetta neanche la restituzione quando la merce non risulta idonea all’uso sperato. Si pensi a chi acquista una padella tradizionale ma che poi risulta non utilizzabile sulla sua cucina a induzione; la responsabilità del venditore scatta solo se il cliente ha rappresentato le proprie esigenze all’atto dell’acquisto e il negoziante lo abbia assicurato sulla bontà della merce. Quindi, se il commesso o il titolare del punto vendita ha garantito il funzionamento della padella su una cucina a induzione è tenuto a rimborsare la somma o a sostituire l’oggetto.