E’ possibile ad esempio che, dopo aver pagato il prezzo della riparazione e aver ritirato il mezzo, il problema che ci aveva costretto a recarci in officina non sia stato effettivamente risolto. Come ci possiamo tutelare? Esiste una garanzia per i lavori di riparazione?

Quando ci rivolgiamo ad un’officina per la riparazione della nostra auto, stiamo, in realtà, concludendo un vero e proprio contratto con il meccanico. Secondo l’art. 2222 del Codice civile infatti, si ha un contratto d’opera quando una parte si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il fatto che si tratti di un rapporto regolato dal Codice civile non esclude l’applicabilità del Codice del consumo essendo il veicolo in questione utilizzato per la vita privata.

E’ diritto del Consumatore ed obbligo del professionista essere informati in maniera chiara e comprensibile sul tipo di intervento, sul prezzo della riparazione e anche su eventuali supplementi di prezzo per modifiche non previste nel preventivo originario, ma emerse nel corso del lavoro. Il preventivo dovrebbe riportare: elenco dei ricambi e dei relativi costi, le ore di manodopera, la tariffa oraria, i materiali di consumo, la voce smaltimento rifiuti, il costo dell’utilizzo delle strumentazioni elettroniche (ad esempio le dime in carrozzeria). il meccanico non potrà esigere una somma superiore rispetto a quella che ti aveva anticipato. Per eventuali spese aggiuntive in misura superiore al 15% rispetto a quanto preventivato, il meccanico deve informare il Cliente richiedendone l’autorizzazione.

Il cliente ha diritto a farsi rilasciare un’attestazione di conformità dei lavori effettuati e dei ricambi utilizzati. Può quindi pretendere di vedere il pezzo nuovo montato sull’auto. Ha diritto a ottenere la ricevuta fiscale: servirà anche per ottenere da garanzia.

Tieni quindi presente che se l’auto non è riparata e completamente ripristinata ed idonea all’uso, il Cliente non dove essere chiamato a ritirare l’auto! L’esperto è il meccanico, non l’automobilista: i controlli spettano a lui.  In questi casi il Codice civile e, nello specifico, l’art. 2226, prevede una specifica forma di tutela, ossia la garanzia per difformità o vizi dell’opera. La riparazione di questi vizi deve avvenire a carico del professionista e senza spese per il Consumatore che pagherà quindi la fattura relativa ai primi lavori di riparazione.

Se, invece, la riparazione non può più essere effettuata perché le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, si può chiedere la risoluzione del contratto che dà diritto ad ottenere la restituzione dei soldi versati per la riparazione.

All’atto della consegna del mezzo è buona regola richiedere anche un’attestazione di avvenuta consegna del veicolo, stando ben attenti a verificare, nel momento in cui si lascia, lo stato della vettura nonché il chilometraggio.

Inoltre, nel caso in cui il meccanico abbia effettuato la sostituzione di un pezzo, è sempre bene farsi mostrare il componente cambiato: di norma dovrebbe essere il meccanico stesso a mostrarlo al cliente ma, in caso non lo faccia, è buona prassi richiederlo.

Infine, è molto importante chiedere sempre e farsi rilasciare la ricevuta del pagamento o la fattura così che rimanga traccia del tipo di riparazione e del prezzo corrisposto.

E se nonostante i nostri consigli ti trovi in un contenzioso con un’officina, hai problemi con il meccanico e hai bisogno di aiuto, contatta i nostri esperti per ricevere assistenza.