Il fermo amministrativo è una misura cautelare che può iscrivere solo l’Agente per la riscossione delle imposte erariali (Agenzia Entrate Riscossione) o locali (le società private di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali). Il fermo si può iscrivere solo sull’auto intestata al debitore che non abbia versato, entro i termini previsti dalla legge (60 giorni), l’importo intimato nella cartella esattoriale. Di solito, il fermo amministrativo viene iscritto per debiti di piccoli importi, come multe stradali, bollo auto, Imu, Tari, ecc. Per quelli di importo superiore (a partire da 20mila euro in su) è più probabile l’ipoteca sulla casa.
Il fermo amministrativo implica il divieto di circolazione sull’auto su cui tale misura è stata iscritta. Non si tratta, quindi, di un pignoramento o di uno spossessamento. Lo scopo del fermo è teoricamente rivolto ad evitare che il mezzo possa deperire o distruggersi in attesa che il creditore lo sottoponga – con successivo atto – a pignoramento mobiliare. Almeno 30 giorni prima del fermo, l’Esattore deve inviare al contribuente un preavviso di fermo con cui gli comunica l’imminente iscrizione della misura cautelare. In questo periodo, si può chiedere una rateazione per bloccare l’iscrizione. Nello stesso tempo, si può bloccare il fermo dimostrando che l’auto serve per il lavoro professionale o imprenditoriale (sono esclusi, quindi, i dipendenti).
Ma veniamo al punto nodale di questo articolo: si può iscrivere un fermo amministrativo sull’auto del disabile? Le ipotesi che possono configurarsi sono due.
-IPOTESI 1: l’auto è stata acquistata con le agevolazioni fiscali previste dalla legge 104 per i portatori di handicap. In questo caso, non vi è alcun dubbio che il mezzo non possa essere soggetto a fermo amministrativo. Esso è anche esentato dal versamento del bollo auto.
-IPOTESI 2: l’auto è stata acquistata da persona perfettamente capace ma che, per successive vicende della vita, sia divenuta disabile. In tale ipotesi, la macchina non ha goduto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 104. Tuttavia, il disabile ha ottenuto il riconoscimento di tale stato dalla commissione medica dell’Asl che gli ha rilasciato anche un certificato. Lo stesso serve per ottenere il pass disabili che consente di parcheggiare sulle strisce gialle e di circolare sulle ztl.
Anche se non vi sono disposizioni legislative che regolano espressamente tale ipotesi, secondo i giudici è illegittimo il fermo amministrativo sull’auto del disabile. E ciò vale anche quando il mezzo è intestato a uno dei familiari del disabile (perché quest’ultimo non guida più o è senza patente). Lo si può ricavare, in via interpretativa dalla normativa Dpr n. 495/1992 secondo cui è vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. Secondo, infatti, la giurisprudenza, il veicolo di un disabile, allorquando abbia come destinazione d’uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso.
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Consigli per fermo auto
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