Negli ultimi tempi riceviamo ai nostro Sportelli ed al nostro Centralino sempre più segnalazioni di venditori che, a fronte di un difetto o malfunzionamento del prodotto venduto, si rifiutano di applicare la Garanzia Legale e quindi di sostituire o riparare o di accetare il reso dello stesso. Nella maggioranza dei casi riguarda prodotti quali elettrodomestici (lavatrici, asciugatrici, piastre di cottura, ecc…) e soprattutto Televisori, Tablet, computer ovvero la cosiddetta tecnologia di consumo spesso prodotta in serie e con scarsa qualità progettata per durare poco (obsolescenza programmata). Il “giochino” è sempre più o meno lo stesso : spesso venditore (sempre responsabile della Garanzia Legale) e assistenza si rimpallano la questione o le responsabilità adducendo quasi sempre la responsabilità del guasto o della non conformità all’acquirente.

Purtroppo, spesso il costo di un eventuale contenzioso non giustifica l’utilità che se ne ottiene. Il corrispettivo pagato per un affare rivelatosi insoddisfacente è spesso inferiore alle spese legali da sostenere per un giudizio. Ma allora come tutelare i propri diritti senza fare causa?

Un tipico problema si pone con il reso: cosa fare se il venditore non accetta il reso? Va detto, innanzitutto che la parola “reso” non è mai menzionata dalla Legge, in quanto è un termine di uso popolare che non ha un significato giuridico. La Legge riconosce:

  • la garanzia, che spetta per qualsiasi acquisto, online e non, anche per i prodotti usati (salvo nel caso di acquisto da privato);
  • il diritto di recesso, che spetta invece solo per chi compra da un’azienda, senza fattura, fuori da un negozio;
  • la risoluzione del contratto per inadempimento o la riduzione del prezzo che spetta tutte le volte in cui il bene è diverso da quello promesso o ha qualità inferiori.

Se il venditore si rifiuta di riconoscere la garanzia sui prodotti difettosi o il diritto di recesso sui prodotti acquistati dal consumatore fuori dal negozio o la risoluzione del contratto quando il prodotto non ha le caratteristiche richieste, l’acquirente può agire in giudizio: non può cioè denunciare il venditore (non trattandosi di un reato) ma può fargli una causa civile. Come tutte le cause civili, anche questa richiede tempi e costi: costi che il più delle volte non sono proporzionati al prezzo corrisposto. Così, gran parte delle persone rinuncia a far valere i propri diritti.

E’ possibile tutelare i propri diritti senza dover pagare un avvocato e le spese giudiziali al Tribunale ? Elenchiamo di seguito diverse soluzioni.

-La prima è sicuramente la diffida: diffida che andrà inviata per iscritto, con raccomandata a.r. o con pec (visto che tutte le aziende e gli imprenditori devono avere la posta elettronica certificata). Nella diffida si darà un termine massimo di sette giorni per adempiere e rispettare la legge.

-La seconda carta da giocare, di solito molto vantaggiosa, è la recensione negativa su Internet, eventualmente anticipata nella stessa diffida (in modo da far comprendere al venditore le ricadute negative che avrà il suo comportamento). Non bisogna trascendere in frasi diffamatorie («È una truffa, sono stato imbrogliato, ecc.») ma ci si deve attenere ai fatti. Ad esempio si potrà scrivere: «il prodotto è risultato diverso dalle aspettative, di qualità molto inferiore rispetto a quella promessa»; «il venditore non ha rispettato la legge non consentendomi l’esercizio dei miei diritti di garanzia o di reso per il diritto di recesso» e così via.

-La terza soluzione è quella di interessare l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) laddove il venditore non abbia rispettato i diritti del consumatore relativi alla garanzia o al recesso. Il ricorso può essere presentato online ed è gratuito. L’Authority emetterà delle sanzioni a carico del venditore.

-La quarta soluzione è quella di rivolgersi a un organismo di mediazione per tentare una soluzione bonaria. Ci si deve recare presso uno dei tanti organismi presenti nella propria città e lì esporre il fatto per iscritto. L’organismo fisserà un incontro con la controparte a cui questa dovrà presentarsi (pena, in caso di giudizio, una penalizzazione). L’incontro che non sortisca effetti ha un costo di 40 euro per ciascuna parte; se invece le parti raggiungono un accordo, il mediatore vanterà un compenso proporzionale al valore della controversia (secondo le tariffe pubblicate dall’organismo). 

Contattateci per esporre le Vostre “disavventure” con gli acquisti. Vi daremo le indicazioni necessarie e l’assistenza per tutelare i Vostri diritti di acquirenti.