L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 31/01/2020, ha dichiarato l’epidemia da Covid-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31/01/2020, ha dichiarato per mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La diffusione pandemica del Covid-19 sul territorio nazionale e l’adozione di vari provvedimenti contenitivi urgenti da parte dell’Autorità di Governo hanno inciso sulla normale operatività delle imprese italiane in settori vitali per l’economia come il commercio, il turismo, la ricettività, la ristorazione.

Con tali provvedimenti sono state adottate misure drastiche di contenimento quali misure restrittive della libertà personale e di circolazione, applicazione della quarantena, limitazione  all’accesso o sospensione dei servizi di trasporto terrestre, aereo, ferroviario e marittimo, sospensione di manifestazioni, eventi ed ogni forma di riunione, sospensione di viaggi organizzati, gite scolastiche e attività turistiche, sospensione del servizio di trasporto merci, chiusura delle attività commerciali (cfr. DPCM 11 MARZO 2020).

La Pandemia Covid-19ed i conseguenti provvedimenti dell’Autorità di Governo esplicano gravi effetti anche dal punto di vista giuridico, configurando a tutti gli effetti una CAUSA DI FORZA MAGGIORE, individuata dall’art. 1467 del c.c., che riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione, con facoltà della controparte di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Lo stato di forza maggiore costituisce una GIUSTIFICAZIONE DI LEGGE, che opera anche quando il contratto non la prevede.

Le epidemie e le decisioni delle Autorità Sanitarie, in quanto fenomeni imprevedibili e sopravvenuti, esterni alla volontà delle parti, rientrano appieno nella categoria giuridica della forza maggiore.

Il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione di responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connessi a ritardati o omessi adempimenti.

L parte che non adempie DEVE AVVERTIRE L’ALTRA PARTE dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere; se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l’impedimento, questa è obbligata a risarcire il danno insorto in ragione dalla mancata ricevuta.

Al fine di permettere alle aziende di tamponare gli effetti devastanti dell’emergenza e di contenere i danni, ARCO CONSUMATORI, in collaborazione della propria Consulta Legale Nazionale, presieduta dallo Studio Legale Avvocato Giacomo Modesti, ha enucleato una procedura, in base alla normativa nazionale ed internazionale relativa all’inadempimento per causa di forza maggiore, che consente di RINEGOZIARE il canone di locazione e/o, nei casi più gravi, di SOSPENDERE il pagamento sino al termine dello stato di emergenza.

La procedura prevede l’esame del contratto di locazione, la verifica dello stato di esecuzione del contratto, la predisposizione ed inoltro della comunicazione alla proprietà, gestione del riscontro onde addivenire alla sospensione e/o alla riduzione dell’importo del canone.