Nella casa in cui ti stai trasferendo il contatore dell’acqua è stato chiuso per morosità?
Ecco come fare per poter riattivare l’utenza dell’acqua dopo il mancato pagamento anche se il responsabile dell’insolvenza è il precedente inquilino a te estraneo.

Innanzitutto è necessario chiarire quando si parla di subentro e quando di voltura del contratto dell’acqua.  Di solito questi due termini vengono scambiati l’uno con l’altro ma in realtà esiste una precisa differenza.

  1. Subentro del contatore dell’acqua
    La richiesta di subentro si invia quando il contratto è stato cessato per disdetta e il contatore è chiuso e non eroga acqua
  2. Voltura del contatore dell’acqua
    La voltura è necessaria quando l’utenza è ancora attiva e c’è un contratto in essere col gestore

Nel caso di voltura viene solamente modificato il nome al contratto, passandolo alla nuova persona. Nella pratica non cambia molto la situazione poiché, a differenza dell’energia elettrica e del gas, nel settore dell’acqua il gestore sarà sempre lo stesso e anche la tariffa applicata in bolletta. La differenza sostanziale è che con la voltura non c’è l’interruzione della fornitura e  si risparmia la spesa per la riapertura del contatore dovuta invece in caso di subentro. In una situazione di insolvenza il contatore dell’acqua può essere ancora attivo oppure staccato per morosità. Il nuovo cliente quindi potrà chiedere un subentro su un’utenza insolvente morosa.

COME FARE IL SUBENTRO DEL CONTATORE DELL’ACQUA MORO?

Qui le possibilità sono due: il cliente moroso è lo stesso che deve riattivare l’utenza dell’acqua oppure si tratta di una persona diversa dal debitore.
Le modalità per fare il subentro dipendono dal gestore del servizio nel tuo comune. In generale le possibilità per gli utenti sono:

  • chiamare il servizio clienti tramite telefono
  • andare in uno sportello della società
  • inviare la richiesta via posta o via fax

In caso di contatore moroso è sempre preferibile presentarsi personalmente agli sportelli commerciali del gestore con tutti i documenti necessari.

1. Il cliente moroso deve riattivare il contatore dell’acqua

Il ripristino del contatore dell’acqua avviene solo dopo il pagamento dovuto.
Nella bolletta dell’acqua e nel sollecito di pagamento che il cliente riceve, sono sempre indicate le modalità per effettuare il versamento e comunicarlo al gestore.
Una volta saldato il debito la riapertura dell’acqua avviene in massimo 48 ore (giorni feriali) dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento al gestore.
Oltre alla bolletta insoluta vengono addebitati al cliente anche:

  • gli interessi di mora (in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza della bolletta)
  • la spesa relativa alla chiusura e riapertura del contatore
  • eventuali spese extra (postali ecc)

2. Il cliente che deve riattivare il contatore dell’acqua è estraneo alla morosità

In questo caso naturalmente il nuovo inquilino non è tenuto a pagare il debito se il moroso è una persona a lui estranea. Dunque è possibile inviare la pratica e variare il contratto attivo a proprio nome (difficilmente l’utente moroso ha chiesto la regolare disdetta del contratto).

Il nuovo inquilino subentrante deve dimostrare con un atto notorio, la propria estraneità ai precedenti debiti. Nella comunicazione si deve quindi dichiarare l’assenza di qualunque forma di relazione o parentela con il precedente inquilino moroso. In ogni caso l’intestatario deve avere titolo per poter firmare il contratto a suo nome in qualità di nuovo proprietario o affittuario della casa, oppure di un parente dell’avente titolo.

Il subentro del contatore dell’acqua moroso in un condominio

Se l’utente moroso si trova in un condominio in genere questo sostiene le spese totali che poi vengono ripartite ai condomini. L’amministratore potrebbe sospendere i cosiddetti “servizi condominiali suscettibili di godimento separato”. Questi sono quei servizi che possono essere sospesi solo ad alcuni condomini senza pregiudicare anche gli altri proprietari.
Questo è possibile nei palazzi dove è presente un contatore generale e i singoli contatori di ripartizione  per ciascun appartamento, per misurare i consumi di ogni utenza.
La sospensione è consentita solo se la morosità si protrae per oltre sei mesi e può avvenire anche senza un’autorizzazione del giudice.
Il dubbio per il divieto di staccare l’acqua potabile sorge poiché si tratta di un bene essenziale e necessario per la vita. Tuttavia molti tribunali ritengono lecito staccare il servizio dell’acqua al condomino moroso.