Portiamo a conoscenza di Consumatori ed Utenti di due provvedimenti emanati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) verso due società operanti nel libero mercato di energia elettrica e gas.

L’AGCM è un organo fondamentale per il corretto funzionamento di tutti i mercati, sotto diversi punti di visita:

  • tutela della concorrenza;
  • tutela del consumatore;
  • conflitto di interessi;
  • indicatore di rating di legalità.

L’Autorità è chiamata a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo e l’approfondimento, tramite istruttorie, di tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori.

Con ciò se un’impresa tentasse di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’AGCM potrà intervenire ed elevare sanzioni che possono arrivare fino a 5 milioni di euro. 

Queste due società sono Optima Italia e Gruppo Sinergy.

Il caso Optima Italia

Nel bollettino sopra citato l’AGCM acquisisce ulteriori elementi in merito ad un provvedimento già concluso nei confronti della società, in quanto sembrerebbe che non abbia rispettato l’impegni presi.

In particolar modo “Optima si è impegnata a garantire il ristoro economico dei clienti che, attivati a partire dal 1° gennaio 2018, possano essersi trovati a restituire sconti maturati in virtù di promozioni relative ai primi 12 mesi di fornitura in conseguenza di recesso dal contratto comunicato tra il 13° ed il 24° mese di fornitura pur avendo un vincolo contrattuale di 24 mesi.”

Inoltre un’ulteriore impegno è stato quello di “recuperare degli sconti in caso di recesso anticipato nel seguente modo: qualora la cessazione si verifichi entro i 12 mesi dall’attivazione, Optima recupererà soltanto gli sconti maturati fino a quel momento; mentre qualora la cessazione avvenga dal 13° mese in poi, Optima recupererà solo gli eventuali sconti maturati durante la seconda annualità.”

Sembrerebbe che la società a seguito della conclusione del provvedimento abbia informato parte dei propri clienti delle possibilità inerenti ai rimborsi, ma da quanto emerge dall’ultimo bollettino l’AGCM non è soddisfatta, in quanto la comunicazione non è stata a tutti gli aventi diritto.

Il caso del Gruppo Sinergy

Il caso di questo fornitore riguarda invece modalità di vendita poco trasparenti, in particolar modo l’omissione, in fase di registrazione telefonica per l’adesione contrattuale, in merito all’esistenza di altri costi fissi e accessori e degli oneri di modulazione della materia prima.

Inoltre sembrerebbe che in diverse registrazioni si forniscono errate indicazioni sulle modalità di perfezionamento del contratto, non facendo alcun cenno al diritto di ripensamento.

Infine un altro impegno, che sembrerebbe non essere stato rispettato, è quello in merito ai rimborsi dei costi per l’invio della bolletta cartacea. Difatti i fornitori non possono far pagare le spese di spedizione in caso di invio cartaceo.

Di questo argomento ne avevo parlato in un articolo apposito “Costi di spedizione delle bollette illegali, lo dichiara ARERA”.

Infine un ulteriore provvedimento sembrerebbe aprire spiragli anche per i clienti dei fornitori Tua e Domestika.

Cosa puoi fare?

Giunti fin qui sorge spontanea la domanda “cosa posso fare?”.

Se in passato hai avuto uno di questi due contratti (o tuo malgrado entrambi) sappi che puoi avviare le procedure di contestazione per poter richiedere i rimborsi.

La procedura di tutela è basata su tre livelli:

  1. Reclamo
  2. Conciliazione
  3. Azione giudiziaria

Una procedura che puoi svolgere in totale autonomia o rivolgerti agli esperti del settore come as esempio la nostra Associazione Consumatori.