L’art. 13 del codice di condotta commerciale ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente prevede che il rinnovo o le modifiche dei contratti di energia elettrica e gas siano comunicati con un preavviso di 3 mesi rispetto alla modifica stesso.
Nello specifico l’articolo in questione cita testuali parole:
Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore.“
Quindi, ad oggi, l’invio di queste comunicazioni NON prevede nessun obbligo di tracciabilità.
Non a caso nell’ultimo anno, vuoi i consumatori più attenti, vuoi l’aumento esponenziale dei prezzi, sono aumentate le segnalazioni per mancata comunicazione dei rinnovi contrattuali (le modifiche unilaterali in corso d’opera in questo caso vengono meno in virtù del blocco dettato dal D.L. Aiuti bis fino al 30/06/2023).
La nostra Associazione ne ha gestite almeno un centinaio nell’ultimo anno.
Cosa succede nella pratica?
Il consumatore finale riceve una bolletta più alta del solito e verifica che le condizioni sono cambiate e reclama la modifica in assenza di comunicazione.
Il fornitore si limita a rispondere che la lettera è stata inviata e fornisce il documento che è stato inviato.
Il consumatore sostiene di non averle ricevute.
Secondo l’ARERA, trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato dal venditore, la comunicazione si intende ricevuta.
Il fornitore non riesce a dare traccia dell’inivio, in assenza di tracciabilità.
il consumatore, che effettivamente non riceve tale comunicazione, viene privato della possibilità di valutare altro e recedere da contratto, evitando gli aumenti.
Il fornitore che non riesce a dare prova del corretto invio della comunicazione che riguarda le variazioni o i rinnovi contrattuali entro i 3 mesi dalla loro applicazione dovrà ricalcolare le fatture nel frattempo emesse con le tariffe del precedente contratto
A nostro avviso, in assenza di un processo tracciato, può far sorgere il dubbio della buona fede della società di vendita, in particolar modo in questo periodo dopo i rinnovo contrattuali possono anche decuplicarsi.
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