Hai avuto un imprevisto e sei costretto a lasciare l’hotel prima del previsto? Ecco quali sono i tuoi diritti di consumatore.

Il soggiorno in albergo, che sia di lavoro o di piacere, ha solitamente una durata più o meno prestabilita: quando si fa il check-in si dichiara anche quando sarà il check-out, ossia quando si intenderà abbandonare la camera. In fase di prenotazione, infatti, si comunica all’albergatore per quanto tempo si intende rimanere nella struttura. Tuttavia talvolta può capitare di dover effettuare una partenza anticipata dall’hotel, per tutta una serie di motivi, che possono essere personali, professionali, di salute o di qualsiasi altro genere.

Partenza anticipata: cosa prevede la normativa?

Se si sono stipulati accordi preventivi, una partenza anticipata costituisce la rottura di un contratto. Dunque secondo le attuali normative, se la decisione non dipende da una colpa specifica dell’albergatore, egli può chiedere un indennizzo al cliente, per una somma complessiva pari al massimo al prezzo di tre pernottamenti. Inoltre, in caso di partenza anticipata dall’hotel la normativa prevede che l’albergatore abbia facoltà di applicare il prezzo massimo previsto per la camera anche se si erano presi accordi per un prezzo più basso.

Anche nel caso solo uno degli occupanti della camera anticipi la propria partenza dall’hotel, si configura un danno da rottura di contratto. L’albergatore in questo caso potrebbe pretendere che anche gli altri occupanti se ne vadano, chiedendo il saldo della penalità da partenza anticipata, oppure chiederla solo per il letto non occupato.

Il contratto di albergo

Il contratto tra albergatore e cliente viene definito contratto d’albergo ed è una sorta di contratto atipico. La tipica causa di risoluzione è l’inadempimento, che si configura in caso di:

• Mancato arrivo del cliente presso la struttura.

• L’arrivo in ritardo o la partenza anticipata, che rappresenta un danno per l’albergatore in quanto compromesse la possibilità di destinare ad altri clienti la camera o le camere che erano state prenotate. In caso di partenza anticipata dall’hotel è prevista una penale per il cliente.

• Il mancato pagamento del conto.

Nel caso in cui invece l’inadempienza sia da parte dell’albergatore, come nel caso di sopraggiunta impossibilità a fornire i servizi previsti dall’accordo, sarà la struttura a dover risarcire i danni causati al cliente, a meno che questi non accetti di essere ricollocato in un’altra struttura della stessa qualità o di qualità superiore (es. un 4 stelle può essere sostituito con un hotel a 5 stelle, ma non viceversa) Naturalmente in caso di differenza di prezzo, quest’ultima sarà a carico dell’albergatore inadempiente.

Il codice di comportamento internazionale prevede comunque che l’albergatore mantenga a disposizione del cliente la camera che egli ha prenotato dalle ore 15 fino almeno alle 18 del giorno in cui egli arriva. Successivamente la camera, salvo diverse comunicazioni con il cliente stesso, potrà essere assegnata ad altri clienti. In questo caso tuttavia il cliente inadempiente dovrà pagare il costo della camera per un importo che varia tra un minimo che è l’importo pari a un pernottamento a un massimo di tre notti.

Partenza anticipata per fatti imprevedibili

Il cliente non deve invece alcuna penalità all’albergatore qualora la partenza anticipata dall’hotel sia imputabile a un fatto non prevedibile e inevitabile, come una malattia improvvisa, la morte di un familiare e via di seguito. Su quest’ultima possibilità, tuttavia, vi sono parecchie controversie aperte, che spesso finiscono davanti a un giudice.