La modifica unilaterale del contratto telefonico da parte degli operatori è un procedimento che può essere legittimo o meno. I consumatori godono di diritti che possono portare, in alcune occasioni, al recesso senza penali.

In base al concetto di ius variandi, ovvero il diritto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto riconosciuto a una delle parti in causa, gli operatori telefonici possono comunicare ai clienti la variazione di alcuni dettagli della fornitura. Gli esempi più frequenti sono:

  • La modifica delle tariffe mensili,
  • L’aggiunta di nuovi costi,
  • Cambiamenti nel periodo di fatturazione

In linea di massima, il regolamento di AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) prevede che gli operatori possano modificare i loro contratti. A patto, però, che le modifiche rientrino nei limiti previsti dalla legge o dagli accordi stipulati con i clienti. Questa impostazione riprende quando disciplinato dalla sentenza del 2 marzo 2020, n. 1529 del Consiglio di Stato, sezione VI.

Di per sé, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è legittima. I vari cambiamenti, però, devono comunque rientrare nei limiti previsti dallo stesso contratto. La variazione del piano tariffario, ad esempio, è una delle casistiche più comuni.

Questo diritto degli operatori può essere esercitato in qualsiasi momento. Secondo l’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, però, ogni notifica deve essere anticipata da un preavviso di 30 giorni. Entro questo termine, agli utenti viene offerta la possibilità di:

  • Recedere gratuitamente dal contratto, rendendo nota la propria volontà tramite i canali predisposti,
  • Continuare a usufruire dei servizi offerti, senza dover effettuare alcuna comunicazione.

Il preavviso può essere inviato per via telematica o postale, ad esempio via SMS o tramite app. In aggiunta, va specificato che:

  • La comunicazione in fattura deve essere segnalata in modo corretto, e comunque separata dal resto delle altre informazioni riportate in bolletta,
  • La comunicazione può avvenire anche tramite il sito web della compagnia, o attraverso un SMS informativo.

È possibile recedere da un contratto telefonico senza penali?

In occasione di modifica unilaterale, è possibile recedere da un contratto telefonico senza dover pagare penali. AGCOM, infatti, vieta espressamente agli operatori telefonici di:

  • Richiedere il rimborso degli sconti applicati,
  • Addebitare penali per il recesso del contratto,
  • Esigere la restituzione di importi frutto di promozioni.

Inoltre, se la comunicazione di modifica unilaterale non viene effettuata nei tempi e nei modi previsti, la compagnia telefonica non può in nessun caso esigere alcuna cifra da parte del cliente.

Nella maggioranza dei casi, le aziende telefoniche agiscono secondo le norme, rendendo le modifiche unilaterali dei contratti un passaggio piuttosto semplice da gestire. In alcune situazioni, però, gli operatori potrebbero omettere la comunicazione di modifica contrattuale, o non rispettare il termine di 30 giorni. Quando ciò accade, è possibile procedere con un reclamo.

Arco Consumatori è a disposizione degli Utenti per redigere ed inviare il reclamo nei confronti dei gestori telefonici.