Continue telefonate recupero crediti: come denunciare il call center aggressivo
e come difendersi dalle violazioni della riservatezza.
Quando si sente parlare di stalking delle società di recupero crediti non si ha a che fare con leggende metropolitane o con le prevedibili lamentele di chi vorrebbe sottrarsi ai propri impegni contrattuali.
La giurisprudenza ha riconosciuto un vero e proprio diritto alla privacy del debitore.
Proprio per questo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stilato, con una serie di pronunce, un elenco di comportamenti da considerarsi vietati perché troppo lesivi della riservatezza e della tranquillità del domicilio. A ciò si sono aggiunte le sentenze dei giudici che hanno riconosciuto la sussistenza del reato di molestie a carico degli operatori di call center troppo aggressivi. Esiste dunque la possibilità, anche per chi è vittima di tali condotte, di far valere i propri diritti e ottenere, dal recupero crediti, il risarcimento danni per violazione privacy. Il fatto di essere vittima di comportamenti illeciti da parte dei call center non comporta il venir meno del debito a cui si rimane comunque obbligati. Si tratta, infatti, di questioni che si pongono su due piani diversi: la prima collegata a un inadempimento civile con un soggetto (il creditore), la seconda scaturente da un illecito solitamente penale realizzato da un altro soggetto (la società di recupero crediti). Ne deriva che, fermo restando il risarcimento del danno per violazione della privacy in capo al debitore, questi rimane pur sempre “debitore”.
Quali poteri hanno i recuperi credito?
Quando si parla di società di recupero crediti si fa riferimento a soggetti esterni alla struttura del creditore – che di solito è un’azienda – rivolti a ottenere il pagamento dal debitore tramite mezzi stragiudiziali.
Tali sono quegli strumenti che non si valgono dei tribunali: telefonate, solleciti scritti, tentativi di contatto domiciliare tramite appositi delegati (che non hanno però i poteri degli ufficiali giudiziari, ma sono semplici privati, a cui pertanto non si è tenuti ad aprire la porta). Salvo che non abbiano ottenuto una espressa cessione del credito da parte del creditore – cessione che comunque deve essere per forza comunicata al debitore con apposita lettera raccomandata – le società di recupero crediti non hanno il potere di agire in via giudiziale contro il debitore. Possono cioè solo contattarlo telefonicamente, inviargli lettere di diffida anche a mezzo dei propri avvocati, tentare transazioni e saldi e stralcio, concedere dilazioni di pagamento; ma non possono trascinarlo in causa o agire contro di lui con un decreto ingiuntivo. Solo il titolare del credito ha la possibilità di ricorrere davanti al giudice. Questo limita enormemente il potere delle società di recupero crediti che, per quanto “a voce” possano minacciare il debitore di azioni esecutive, ipoteche e pignoramenti dello stipendio o della pensione, nel caso in cui non siano riuscite a recuperare il dovuto con le “buone” devono rimettere le carte al titolare del credito affinché decida il da farsi. Quest’ultimo poi potrà cedere il credito (e in tal caso il cessionario erediterà tutti i poteri del creditore, ivi compresa la legittimazione processuale) oppure proseguire il recupero con mezzi propri o con avvocati esterni.
Società recupero crediti: perché hanno i miei dati e contatti?
È probabile che ti stia chiedendo come mai una società di recupero crediti, diversa quindi dal creditore, abbia i tuoi dati. La ragione è presumibilmente collegata al contratto che hai firmato quando hai assunto l’obbligazione: di solito, l’azienda venditrice o che eroga il servizio si fa autorizzare in anticipo dai propri clienti a cedere i loro dati a terzi collaboratori al fine di meglio eseguire la prestazione o di recuperare i propri crediti. Tale autorizzazione preventiva consente al creditore di dare alla società di recupero tutte le informazioni sulla tua persona: dal numero di telefono all’indirizzo, dall’email al debito residuo.
Se hai il sospetto che i tuoi dati siano stati ceduti senza consenso devi recuperare la scrittura privata, il contratto di finanziamento, di mutuo o qualsiasi altro documento da cui è sorto il debito; lì potrai verificare se è presente detta clausola. In caso contrario potrai fare una segnalazione al Garante della Privacy per violazione dei tuoi diritti.
Recupero crediti: regole sul rispetto della privacy del debitore
Sono state numerose le denunce, da parte dei cittadini, nei confronti degli operatori dei call center per pratiche troppo invasive e lesive della riservatezza.
Ecco un elenco delle condotte illecite poste in essere in tutti questi anni:
• richiesta del numero di telefono del debitore a familiari, parenti, vicini di casa,
datore di lavoro o colleghi;
• visite a a domicilio o sul posto di lavoro e reperimento di informazioni sul
debitore ai vicini di casa cui è stata rivelata la finalità di detta ricerca (appunto il
recupero del credito);
• solleciti telefonici ripetuti nell’arco della stessa giornata o comunque in modo
assillante, al solo fine di creare una pressione psicologica sul debitore;
• telefonate preregistrate;
• invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o
“preavviso esecuzione notifica”;
• affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Proprio al fine di arginare tali condotte illecite il Garante della Privacy ha emesso un provvedimento generale con cui ha intimato alle società di recupero crediti alcune regole fondamentali per il rispetto della privacy del debitore.
Regole sul trattamento dei dati del debitore
La prima di queste regole coinvolge il creditore. Questi non può comunicare alla società di recupero crediti tutte le informazioni del debitore in proprio possesso ma solo quelle pertinenti al recupero: dati personali del debitore (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono fisso o cellulare), contratto, tipologia del debito, modalità di pagamento, debito residuo, eventuali soggetti coobbligati (fideiussori). Le società di recupero crediti non possono comunicare a soggetti terzi i dati in proprio possesso e le finalità del trattamento. Ad esempio, se al telefono risponde il coniuge del debitore, l’operatore non può anticipargli lo scopo della chiamata e magari rivelare l’esistenza del debito in capo alla moglie o al marito. Ciò vale a maggior ragione per colleghi di lavoro, datore, vicini di casa, ecc. Il debitore ha sempre il diritto di chiedere all’operatore del call center di documentare da chi ecome ha ottenuto i suoi dati personali; questi, a sua volta, dovrà fornirgli una copia del contratto con l’autorizzazione rilasciata al creditore dal debitore stesso. In particolare il debitore ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Regole sulle telefonate dei call center
Il numero di telefono dal quale chiama l’operatore deve essere sempre visibile. Inoltre questi ha l’obbligo di fornire il proprio nome e cognome, nonché – su richiesta del soggetto contattato – il nome della società di recupero crediti per cui opera. Spesso, invece, succede che i dipendenti del recupero crediti si presentino spendendo il nome dello stesso creditore (per es.: “Siamo della Banca X” e non invece “Siamo della società Y, incaricata dalla banca X”), il che è evidentemente falso.
L’operatore non può poi millantare titoli che non ha (ad esempio: «sono l’avvocato….» quando invece ha una semplice laurea in legge).
Le telefonate non possono mai avvenire negli orari di riposo e nei giorni festivi. Se anche non c’è una norma che fissa in quali orari possano avvenire i contatti, il Garante ha ritenuto illecite le chiamate fatte ad orari irragionevoli e con frequenza superiore al dovuto. Questo può portare a ritenere che sono legittime le telefonate fatte esclusivamente negli ordinari orari di lavoro e, dall’altro, che sono interdette più telefonate nell’arco dello stesso giorno o a distanza di un giorno soltanto, salvo che ciò non sia motivato da ragioni di stretta necessità (per esempio, l’imminente scadenza del termine ultimo per l’invio di una prova di pagamento). Non si può contattare il debitore in luoghi diversi dalla sua residenza (salvo che questi stessi non abbia fornito numeri alternativi all’atto della conclusione del contratto con il creditore). Così, è vietata la telefonata presso il posto di lavoro, la casa di familiari o altri parenti, amici e conviventi.
La telefonata non può essere registrata senza il consenso espresso del debitore. Al contrario è diritto del debitore registrare la chiamata anche senza chiedere il consenso dell’operatore. In tal modo, qualora vittima di molestie, potrà querelare il responsabile producendo come prova la stampa della registrazione.
Regole sulle visite a domicilio al debitore
Se anche nulla vieta alla società di recupero crediti di raggiungere il debitore presso la sua abitazione, questo non implica il dovere per quest’ultimo di aprire la porta o di dare informazioni. Il delegato è infatti un soggetto privato privo di alcun potere. È vietato cercare il debitore sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento. Se il delegato si ostina a stare dietro la porta di casa del debitore, nonostante l’invito di questi ad andare via, commette violazione di domicilio; secondo infatti la Cassazione, lo spazio solitamente coperto dallo zerbino fa parte della dimora privata.
Diffide scritte
È vietato spedire al debitore lettere ove sulla busta appaia la scritta «recupero crediti» o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali. Allo stesso modo non è possibile appendere alla porta di casa del debitore degli avvisi o solleciti di pagamento tali da poter essere letti anche da terzi o familiari conviventi.
Reato di molestie per le telefonate e sms delle società di recupero crediti
L’articolo 660 del codice penale prevede il reato di molestie tutte le volte in cui una persona, per petulanza o per biasimevoli motivi, pone un comportamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera privata. Nel caso delle società di recupero crediti non si può parlare di illecito penale solo per due o tre telefonate nell’arco di una settimana. Affinché scatti il reato di molestia infatti è necessario un atteggiamento petulante, tipico di chi insiste nell’interferire nella altrui sfera di libertà anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita. Dunque è richiesto un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo. (Cass. sent. n. 6064/2018, n.2314/1992, n. 10393/1996). Sempre la Cassazione ha precisato che il codice penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e, quindi, anche con l’invio di sms o messaggi in chat, trasmessi attraverso smartphone, in quanto il destinatario di essi è costretto, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica. (Cass. sent. n. 26776/2016 )
Reato di minaccia delle società di recupero crediti
Oltre alle molestie, ci sono state situazioni in cui l’operatore del call center è stato denunciato per minaccia, per aver usato un tono aggressivo nei confronti del debitore o per avergli prospettato conseguenze ben più gravi di quelle possibili per legge. È il caso di chi intimi l’immediato pagamento a un pensionato, poco esperto di legge, prefigurandogli l’alternativa, già dal giorno dopo, del pignoramento della casa, dell’iscrizione di un’ipoteca o dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario.
Come chiedere il risarcimento dei danni alla società di recupero crediti
In tutti i casi di lesione della privacy, il debitore può agire contro la società di recupero crediti per ottenere il risarcimento del danno. La semplice denuncia all’Autorità Garante della Privacy non consente tale diritto ma prevede solo la punizione del colpevole e l’adozione di sanzioni (anche gravi da un punto di vista economico). Invece per ottenere l’indennizzo bisogna agire davanti al giudice civile, con una autonoma causa di risarcimento del danno, a mezzo del proprio avvocato.